Ormai mancano pochi giorni al 1° maggio e ricordiamo che oltre alla busta arancione, entrerà in vigore la NaspI, l'indennità di disoccupazione che sostituirà AspI e Mini-AspI. Ecco i dettagli del nuovo provvedimento per la richiesta dell'indennità di disoccupazione a sostegno del reddito, le differenze tra Naspi, Aspi e Mini Aspi e chi ci rimette.

Differenze fra NaspI, AspI e Mini-AspI

Mentre per avere diritto all'indennità di disoccupazione AspI a sostegno del reddito i pre-requisiti erano un minimo di due anni di versamento dei contributi e 1 anno di versamento dei contributi nei due anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione involontario e per poter richiedere la Mini-AspI si rendevano necessarie un minimo di 13 settimane di anzianità contributiva nell'intero anno precedente all'inizio dello stato di disoccupazione, con la nuova NaspI diventano obbligatorie un minimo di 13 settimane di versamento dei contributi nei quattro anni precedenti al momento d'inizio della condizione di disoccupazione e almeno 30 giornate lavorative nei 24 mesi precedenti all'inizio dello stato di disoccupazione involontario.

Quali sono i cambiamenti?

Il nuovo provvedimento si applica anche ai lavoratori precari e sarà possibile beneficiare dell'erogazione dell'indennizzo per una volta al mese nella misura della metà del periodo di versamento dei contributi dei quattro anni precedenti, con la non inclusione dei periodi contributivi valutati in precedenza per indennità di disoccupazione. Dal 1° gennaio del 2017 sarà erogata per un periodo non superiore a 78 settimane qualora vi fosse una ricaduta nella condizione di disoccupazione. Rispetto al sussidio di disoccupazione Mini-AspI, che faceva corrispondere il calcolo dell'indennità alla metà del periodo di lavoro nei due anni di contribuzione trascorsi, la nuova NaspI calcolerà la prestazione sulle giornate di lavoro dell'anno in corso.

Chi ci rimette

A rimetterci saranno i lavoratori turistici stagionali, dal momento che per il calcolo dell'indennità verranno considerate solo la metà delle settimane lavorative dell'anno in corso e non dei periodi precedenti, mentre con la Mini-AspI, la prestazione era calcolata sulla metà delle settimane contributive dei precedenti due anni.