In un momento decisivo per la trasformazione in legge del Ddl Buona Scuola proposto dal Governo Renzi, la figura del super preside è un passaggio decisivo della riforma scolastica. Ma, già ad oggi, molti dirigenti scolastici prendono l'iniziativa di controllare direttamente l'operato dei docenti della propria Scuola sottoponendo a test ad hoc le classi tenute proprio dai prof da valutare.

Il caso di presidi che somministrino una prova per sperimentare di persona la preparazione della classe e, dunque, di conseguenza, la capacità e la bravura dei propri docenti, è tutt'altro che infrequente.

E l'iniziativa dei presidi è del tutto slegata da qualsiasi delibera o parere del Collegio dei docenti, con evidente pregiudizio dei professori controllati.

Si arriva, in alcuni casi, addirittura all'interruzione della lezione dettata dall'irruzione del preside, senza alcuna circolare preventiva. Oltre alla preclusione della libertà di insegnamento, ci sono gli estremi per un'accusa di interruzione di pubblico servizio e per l'abuso d'ufficio?

Il preside non si fida della preparazione del prof e fa fare test alle sue classi: qual è il miglior comportamento di difesa giuridica?

Certamente il comportamento del dirigente scolastico è del tutto fuori dalle logiche del libero insegnamento.

In tali casi, la procedura che il preside potrà seguire è quella di sottoporre il prof all'azione disciplinare previa ispezione, da richiedere all'ufficio scolastico competente nel territorio.

Dal canto suo, il docente le cui classi dovessero essere sottoposte a test ad hoc dei presidi, potrà appellarsi agli articoli dal 13 al 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n.

3, l'ultimo dei quali richiamato anche dall'articolo 146 dal Contratto collettivo di lavoro per il personale della scuola.

Ciò significa che, secondo il richiamato articolo 17, il docente potrà contestare il proprio superiore (in questo caso il preside), specificando le proprie ragione se dovesse ritenere l'atto (il test) illegittimo.

Nel caso in cui l'ordine di servizio del preside sia reiterato ed avvenga in forma scritta, l'impiegato dovrà darvi esecuzione, ma potrà intentare l'azione giudiziale davanti al giudice del lavoro.

Non è consigliabile un'azione penale in quanto potrebbe andare a svantaggio del prof: tra l'altro, con la depenalizzazione dei reati voluta dal Governo Renzi, l'eventuale condanna del preside porterebbe a pene davvero lievi, ma provocherebbe un inasprimento dei rapporti di lavoro, oltre a dispendiose spese legali.