Continua a tenere banco l'incompatibilità dell'Aspi sul tema opzione donna che accorderebbe la possibilità alle lavoratrici di andare in pensione a 57 anni e 3 mesi (58 e 3 mesi lavoratrici autonome). Ovviamente non tutto è perduto, ma gli stessi operatori del settore hanno notificato l'accaduto con un certo scetticismo. Ad ogni modo è importante che le dirette interessate sappiano a cosa vanno incontro in caso di ritardo per l'invio della domanda opzione donna, qualora, godano dell'assegno di disoccupazione Aspi e nuovo Aspi.

Opzione donna assegno disoccupazione: incompatibilità

La norma di legge applicata dalla circolare Inps 180/2014, predispone l'impossibilità di percepire l'assegno di disoccupazione, qualora la lavoratrice ha maturato i contributi necessari per il conseguimento della pensione (regime sperimentale).

In parole povere: tutto il periodo di Aspi usufruito e conseguente alla prima finestra utile per l'assegno pensionistico, deve essere reintegrato dalle dirette interessate. Volendo fare un esempio, ipotizziamo che una signora sia riuscita ha maturare i requisiti per l'opzione donna il 15 marzo 2013, pertanto la prima data utile per l'inizio della pensione è il 1° Aprile 2014, ma ha preferito prendere l'Aspi per 12 mesi, con il fine ultimo di trovare un nuovo impiego, evitando l'ingente diminuzione della sua pensione. Bene l'ex lavoratrice è chiamata a restituire all'INPS l'importo Aspi percepito dal 1° Aprile 2014 all' 1 Giugno 2015 (opzione donna, data di effettivo pensionamento).

Class action ed udienza al Tar

La decisione dell'INPS nei confronti di suddetto tema è abbastanza discutibile, in quanto penalizza in maniera inequivocabile quelle lavoratrici che al momento della loro valutazione, non potevano immaginare di dover far fronte a simili incongruenze. Intanto è nata una class action contro l'Inps, per l'emanazione di due circolari, con cui, in pratica, ha cambiato la legge, impedendo alle donne interessate di fare domanda per l'accesso al pensionamento.

Il 6 Ottobre è comunque prevista la prima udienza al Tar. La circolare dell'INPS è datata 23 Dicembre 2014, quindi retroattiva, incidendo di fatto sulle scelte delle lavoratrici inconsapevoli della misura circostante. Qual' è la vostra opinione in merito?