L'Inps, nell'applicare i criteri per la concessione della NASpI, verifica prima di tutto se lo stato di disoccupazione del lavoratore è realmente involontario, quindi provocato da un'interruzione del rapporto di lavoro voluta dal datore di lavoro. Esiste in effetti una condizione per la quale può essere il lavoratore a chiedere l'interruzione del rapporto, ovvero quando la sua conservazione presupporrebbe il trasferimento in una nuova sede lontana dalla sua residenza più di 50 Km di distanza o 80 minuti di viaggio con i mezzi pubblici.

Il trasferimento legittimo

E' bene che il dipendente sappia quando la richiesta di trasferimento è legittima e quando potrebbe non esserla; nel secondo caso, ricorrendo le condizioni di cui sopra, potrà chiedere l'interruzione del rapporto ed accedere alla NASpI, mentre nel primo caso potrà impugnare il trasferimento e, in caso di vittoria legale, rimanere nella sua originaria sede di lavoro.

Il trasferimento è definito come uno spostamento definitivo e senza limiti di durata da una sede di lavoro ad un’altra (Cass. 23 aprile 1985, n. 2681), a differenza dell’istituto della “trasferta” che consiste in uno spostamento solo temporaneo. L'art. 2103 del Codice Civile stabilisce che il trasferimento possa essere attuato solo in presenza di “comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive”.

E' la corretta interpretazione di queste ragioni che permette di decidere sulla legittimità o meno del trasferimento. La prima condizione catenaccio obbliga il datore di lavoro a dimostrare che il dipendente interessato non può più essere utilmente impiegato nella sede di provenienza; la seconda condizione prevede che, nella sede di destinazione, sia invece necessario inserire un lavoratore con competenze pari a quelle possedute dal dipendente trasferito e che nessuno dei dipendenti già in loco possegga tali competenze o che sia necessario aumentarne il numero.

Esiste una terza condizione da verificare, cioè quando nella sede di provenienza siano in forza più dipendenti con analoghe professionalità; con quali criteri va scelto il lavoratore da trasferire? Qui purtroppo la legge è molto vaga nel momento in cui recita che la scelta di un dipendente piuttosto che di un altro deve essere basata su criteri di serietà e ragionevolezza.

Può essere utile, in caso di dubbio, impugnare il trasferimento nei termini di legge previsti poiché, nel caso venga dichiarato illegittimo, l’azienda non solo dovrà ricollocare il dipendente nella sede di origine, ma dovrà anche risarcire i danni derivati dal trasferimento del lavoratore e della sua famiglia.