Il sussidio di disoccupazione Inpsnegli anni ha cambiato radicalmente aspetto. Già con la riforma Fornero venne istituito un nuovo istituto, l’Aspi, che a sua volta comprendeva la Mini Aspi. Da quel giorno sparirono i sussidi di disoccupazione come li avevamo conosciuti fino ad allora, quindi basta con Disoccupazione ordinaria, requisiti ridotti e trattamento speciale edili. Oggi invece è nata la Naspi, contenitore unicoche comprende tutte le disoccupazioni oggi esistenti ad esclusione del nuovo ammortizzatore sociale creato per il lavoratori precari, i co.co.co e quelli a progetto che prima erano privi di qualsiasi tutela.

I dubbi e le perplessità quando un soggetto perde il lavoro e sta per presentare domanda all’INPS sono molti, ma due di questi sono spigolosi. Si tratta della perdita del posto di lavoro per maternità o dimissioni.

Le dimissioni del lavoratore

Negli anni, il primo requisito necessario per la concessione di qualsiasi sussidio alla disoccupazione era la perdita involontaria del lavoro. Non veniva concesso nessun sussidio a coloro che lasciavano il lavoro di loro iniziativa, qualunque motivo essi avevano per licenziarsi. Oggi non è più così e la Naspi viene concessa anche nei casi di dimissioni, sempre che queste siano derivate da un giustificato motivo. Stiamo parlando delle dimissioni per giusta causa, disciplinate anche dal Codice Civile nell’articolo 2119.

Sarebbe una giusta causa di dimissioni per esempio, quando il datore di lavoro ha, verso il dipendente, un comportamento ingiurioso e offensivo, oppure in caso di stipendio non corrisposto, molestie sessuali, spostamento della sede di lavoro oltre 50 chilometri dalla residenza e così via. In questi casi il lavoratore può licenziarsi senza preavviso e deve ratificare le dimissioni anche all’Ufficio Territoriale del Lavoro che, appurata la giusta causa, rilascerà un documento dove renderà effettiva la giusta causa.

Infatti al momento della presentazione dell’istanza all’INPS, il lavoratore o il professionista a cui si affiderà per la Naspi dovrà allegare il certificato rilasciato da quello che una volta chiamavamo Ispettorato del Lavoro.

Dimissioni per Maternità e Naspi

Anche la lavoratrice che lascia il lavoro per maternità ha diritto alla Naspi.

il periodo di maternità tutelato dalla legge va dai 300 giorni prima della data presunta del parto, sino al compimento del primo anno di vita del figlio. Questo è stato stabilito dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 151 del 2001. La maternità pagata dall’INPS copre il periodo da due mesi prima del parto ai tre mesi successivi. Se la lavoratrice si è dimessa durante il periodo della maternità pagata dall’INPS, le dimissioni sono da intendersi già per giusta causa e quindi dal momento che l’indennità di maternità INPS finirà, la lavoratrice potrà beneficiare della Naspi. In questi casi quindi la lavoratrice presenterà prima domanda di maternità e successivamente quella di disoccupazione, sempre all’INPS.