Il Ministero dell’Istruzione ha reso note le istruzioni operative relative ai supplenti nella scuola per il prossimo anno scolastico. Tra le novità più importanti c’è da segnalare, secondo quanto previsto dal comma 99 dell’articolo 1, della Legge numero 107 del 13/07/2015 secondo il quale gli insegnanti che dovessero ricevere un incarico di supplenza annuale potranno scegliere di rimandare l’immissione in ruolo da docente della Buona Scuola e continuare a lavorare da supplenti per questo anno scolastico.

Significa, quindi, che potranno rimanere a lavorare da supplenti nella propria provincia e di rimandare all’anno prossimo la presa in servizio da docenti a tempo indeterminato nella provincia in cui dovranno iniziare ad insegnare.

Scuola, taglio alle supplenze brevi e conseguenze di una rinuncia

Altra novità è il taglio alle supplenze brevi, già previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (comma 333 dell’articolo 1 della L. 23/12/2014): è fatto espresso impedimento di assegnare al personale docente, per il 1° giorno di assenza del titolare, la supplenza breve prevista dal co. 78 della Legge numero 662 del 1996.

Inoltre, nell’assegnazione delle supplenze verrà data precedenza a quelle riguardati i posti del sostegno da conferire ai candidati che abbiano la specializzazione e assicurando, in tal modo, l'aiuto necessario agli studenti disabili.

E’ inoltre di fondamentale importanza sottolineare gli effetti di una eventuale rinuncia di un conferimento di una supplenza.

In caso di rifiuto, infatti, si perde l’occasione di vedersi attribuire supplenze per lo stesso insegnamento. Conseguentemente, si potrà dire di sì solo a proposte di supplenza riguardanti altre classi di concorso.

Non entrare in servizio o abbandonare il servizio dopo l’accettazione della supplenza implica l’impossibilità di ottenere altre supplenze sulla base delle Gae o delle GIe di circolo, mentre si potrà rinunciare ad uno spezzone solo se si dovesse accogliere una supplenza fino al termine delle lezioni (30 giugno 2016) o annuale (31 agosto 2016) su cattedra intera.

Supplenze nella scuola, gli spezzoni fino a 6 ore a settimana

Infine, gli spezzoni di 6 ore settimanali o meno verranno assegnati direttamente dai presidi con precedenza agli insegnanti che sono già in servizio nella stessa scuola, rispettando la priorità per i docenti che hanno contratto a tempo determinato per il completamento dell’orario rispetto ai prof con contratto a tempo indeterminato nel limite, però, delle 24 ore settimanali totali. Per ulteriori esigenze, i presidi potranno chiamare altri supplenti da scegliersi tra le GI.