Dopo aver parlato dettagliatamente degli ambiti territoriali e della mobilità dei docenti, secondo quanto contenuto nella riforma Buona Scuola, andiamo a vedere che cosa ha stabilito la legge 107 per quanto riguarda la titolarità della sede.

Le disposizioni in merito sono state indicate al comma 73 dove viene precisato che i docenti titolari di un rapporto di lavoro basato su contratto a tempo indeterminato al 16/07/2015, potranno conservare la titolarità della cattedra presso la rispettiva istituzione scolastica di appartenenza.

Assunzioni scuola e titolarità di sede: cosa cambia per i docenti assunti nelle fasi 0, A, B e C

Tale diritto viene esteso anche al personale docente assunto nelle fasi zero e A del piano assunzionale previsto dalla Buona Scuola anche se, in questo caso, occorre fare un'importante precisazione: i neoassunti durante queste due fasi presteranno il loro servizio nell'anno scolastico 2015/6 in una sede da ritenersi provvisoria, in quanto quella definitiva verrà individuata dopo le operazioni riguardanti la mobilità straordinaria in deroga, prevista dal Miur.

Ciò significa che questi docenti acquisiranno la titolarità della loro sede, soltanto a partire dal 1° settembre 2016.

Discorso completamente diverso, invece, per quanto riguarda i neoassunti attraverso le fasi B (appena conclusa) e C (da attuarsi entro la metà del prossimo mese di novembre): per tutti questi insegnanti è prevista l'assegnazione diretta agli ambiti territoriali dunque, sarà loro preclusa per sempre l'acquisizione della titolarità della sede.

Scuola, titolarità di sede docenti di ruolo: ecco i casi in cui si perderà definitivamente

In ogni caso, anche i docenti di ruolo prima del 16 luglio 2015 potranno essere soggetti all'assegnazione agli ambiti territoriali con la conseguente perdita definitiva della titolarità di sede: ciò si verifica nel caso in cui, a partire dall'anno scolastico 2016/7, si dovessero presentare delle situazioni di esubero o soprannumerarietà.

E' il caso per esempio dei docenti senza sede, collocati nelle Dop (Dotazioni Organiche Provinciali).

Inoltre, i docenti titolari di sede conserveranno tale diritto soltanto se si asterranno dal presentare domanda di mobilità: ciò significa che un'insegnante potrà rimanere nella sede precedentemente assegnata solo se non si verificano casi di soprannumerarietà oppure se non decide volontariamente di presentare domanda di mobilità. C'è da precisare, in quest'ultimo caso, che il provvedimento non riguarderà più una sede specifica ma l'intero ambito territoriale.