Sono cambiati i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza della ricostruzione di carriera per i docenti ed il personale alle dipendenze della Scuola assunti con contratto a tempo indeterminato.

Domanda di ricostruzione di carriera: ecco il periodo all’interno del quale si può presentare

La Legge 107 del 2015 sulla Buona scuola, infatti, al comma 209 contiene le nuove norme che disciplinano la ricostruzione di carriera, disponendo che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente al preside (come è stato sempre fatto) nel periodo di tempo che va dall’1 settembre al 31 dicembre di ogni anno.

La novità sulla data di presentazione della domanda rappresenta una novità dal momentoche, in passato, tale atto poteva avvenire indifferentemente in qualsiasi data dell’anno scolastico.

Chi può presentare domanda di ricostruzione di carriera e prescrizione

Si ricorda che la domanda di ricostruzione di carriera si può presentare solo dopo aver terminato e superato il periodo di prova, mentre per quanto riguarda i servizi utili per la ricostruzione, occorre considerare che:

  • per i professori contano i periodi di insegnamento con contratto a tempo determinato purché la durata, per ogni anno scolastico, sia di almeno 180 giorni;
  • per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata), invece, fanno fede i periodi di lavoro prestato alle dipendenze della Pubblica amministrazione nei quali, però, non si era di ruolo.

La ricostruzione di carriera ha una prescrizione pari a dieci anni, mentre l’effetto economico derivante si prescrive in cinque anni.

L’obbligo del preside di trasmettere le domande ricevute: attenzione alle scadenze

Inoltre, la Legge 107 dispone che entro il 28 febbraio di ogni anno il Miur comunichi al ministero dell’Economia i dati delle domande pervenute: tale scadenza impone ai dirigenti scolastici, a loro volta, di rispettare la propria scadenza e cioè di adottare ildecreto da inviare alla ragioneria territoriale dello Stato entro il termine che va dai30 ai 90 giorni a partire dalla data nella quale il docente o il dipendente Ata abbiapresentato la domanda di ricostruzione di carriera.

Tuttavia, laLegge 107 non fa riferimento ad una ipotesi abbastanza frequente: se un dipendente non dovesse presentare la domanda al preside entro la scadenza indicata dal comma 209, oppure dovesse presentarla prima dell’inizio del periodo utile, il dirigente dovrà predisporre il relativo provvedimento l’anno successivo?