È partito giovedì 29 ottobre l’iter per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) con un intenso calendario di lavori che prevede la presentazione degli emendamenti da parte dei gruppi parlamentari entro il 7 novembre. Sono quindi scontate le modifiche da apportare al testo e, tra queste, si preannunciano quelle relative all’estensione della settima salvaguardia e all’opzione donna. In particolare, riguardo quest’ultima erano sorti dubbi sulla possibilità o meno di accedere alla pensione ricorrendo a tale “opzione”, così il Legislatore ha stabilito all’art.

19, co. 1 del Disegno di Legge di Stabilità 2016 che anche le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2015 potranno beneficiare dell’opzione donna sebbene la pensione decorra successivamente. Rimarranno invariati invece sia il regime di decorrenza sia il sistema di calcolo con riferimento ai trattamenti pensionistici di anzianità con riferimento al regime sperimentale dell’Opzione Donna.

Le lavoratrici che potranno accedere all’Opzione Donna

Quindi, quali cambiamenti apporta realmente la Legge di Stabilità 2016 in favore delle lavoratrici?

Come si ricorderà, l’istituto previdenziale già con il messaggio n. 9304 del 2 dicembre 2014 aveva stabilito che le domande per la pensione di anzianità attraverso il regime sperimentale inoltrate dalle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015 non devono essere respinte, ma messe in evidenza.

Così con questa nuova disposizione inserita con l’art. 19 comma 1 del ddl stabilità, viene confermata in modo univoco la possibilità di fruire della sperimentazione a chi precedentemente poteva risultare esclusa.

Ad ogni buon conto, va detto che, con l’estensione del diritto a tutte le donne lavoratrici che raggiungono i requisiti entro la fine del 2015, indipendentemente dalla decorrenza del trattamento pensionistico entro la medesima data, non si fa altro che dare una ulteriore interpretazione ad una norma - articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e seguenti modifiche – già chiarita dall’Inps con il messaggio n. 9304 di dicembre 2014.