Con la legge di stabilità 2016 sono state introdotte importanti novità che riguardano il gratuito patrocinio, tese a rafforzare l’effettività e l’efficacia dell’Istituto, la cui importanza, anche sociale, è cresciuta con l’aumento delle persone non abbienti costrette, complice la crisi economica, a farvi ricorso. Con un emendamento, a prima firma del deputato torinese Avv. Anna Rossomando (nella foto), che riproduce i contenuti di una precedente proposta di legge presentata dalla stessa nel maggio scorso, si introduce la possibilità per gli avvocati che vantano crediti nei confronti dello Stato, di compensare le proprie parcelle con imposte e contributi.

È previsto uno stanziamento annuo di 10 milioni di euro. La misura entrerà in vigore il 1° gennaio 2016. Altra importante novità riguarda la velocizzazione dei pagamenti degli avvocati che esercitano il gratuito patrocinio. Risultato conseguibile, nell’auspicio del legislatore, attraverso l’emissione del provvedimento di pagamento, contestualmente alla sentenza per ogni fase del giudizio.

Ma cos’è il patrocinio gratuito, chi può beneficiarne e come?

L’Istituto del patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio), la cui disciplina è ora racchiusa nel D.P.R. del 30 maggio 2002, n.115 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dagli artt. dal 74 al 141, garantisce, in attuazione del principio presente nell’art.

24, comma 3, della carta costituzionale (“Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”), anche a chi, perché privo di risorse adeguate, non è in grado di sostenere i costi della propria difesa in sede civile, penale, tributaria o amministrativa, ovvero nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), il diritto di farsi assistere da un avvocato (ed uno solo), che sia iscritto negli appositi elenchi, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito della causa, ovvero quello innanzi al quale il giudizio è pendente.

Se ricorrono i requisiti stabiliti dalla legge, l’onorario dell’avvocato è a carico dello Stato. Hanno diritto al gratuito patrocinio sia i cittadini italiani che gli stranieri con regolare permesso di soggiorno, il cui nucleo familiare sia titolare, complessivamente, di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore, a far data dal 30 giugno 2014, a € 11.528,41 lordi.

Il tetto reddituale è aggiornato ogni due anni. Per richiedere il gratuito patrocinio in ambito civile occorre rivolgersi alla segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente; in sede penale può essere presentata anche all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

La domanda deve essere presentata personalmente (o a mezzo racc. r.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente), ovvero dal difensore che autentichi la firma dell’interessato. L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio (a meno che il beneficiario risulti soccombente). La domanda va presentata in carta semplice e deve indicare: la richiesta di ammissione al patrocinio, le generalità anagrafiche ed il c.f.

del richiedente, del coniuge e/o degli altri eventuali familiari conviventi, l'autocertificazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare l'anno precedente alla domanda; l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio e, se trattasi di causa già pendente, la data della prossima udienza, le generalità e la residenza della controparte. Infine le ragioni, di fatto e diritto, della pretesa azionata in giudizio.