Il nuovo codice deontologico per i commercialisti che entra in vigore il ^ marzo, sostituendo quello del 2008 è diviso in due parti: una 1^ parte che si concentra sui limiti posti a suo carico prima di accettare l’incarico, una 2^ parte relativa ai diritti del cliente in caso di accettazione dell’incarico. Il nuovo codice abbastanza innovativo, dedica buona parte delle disposizioni a regole da rispettare nel rapporto con la clientela. Il rapporto fiduciario tra cliente e commercialista risulta quindi rafforzato perché se il cliente ha il diritto di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento, anche per il professionista vale questa stessa regola, previa pattuizione.

Inoltre tutti i commercialisti ed esperti Contabili sono tenuti a seguire il cliente in tutte le fasi del rapporto professionale. Il professionista deve informare subito il cliente sulla sua decisione di accettare o meno l’incarico. Il commercialista una volta accettato l’incarico deve: assicurare al cliente un’adeguata organizzazione dello studio e poi la specifica competenza richiesta.

Compenso professionale: pattuito sempre per iscritto

E’ stata eliminata la preferenza per il conferimento di un mandato scritto da parte del cliente al professionista, che può essere sostituto con un mandato verbale. Inoltre il commercialista non deve eccedere, dai limiti del mandato ricevuto e deve sempre illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, i dettagli dello stesso incarico.

Specifiche norme sono poi dedicate al compenso professionale. All’atto del conferimento dell’incarico infatti il compenso deve essere liberamente pattuito tra le parti per iscritto. Deve trattarsi di un “preventivo di massima” che tenga conto sia della difficoltà, sia dell’ importanza dell’incarico. Le parti possono pattuire anche una componente variabile, commisurata al successo ed al vantaggio concreto dell’incarico professionale.

Il compenso non può essere sproporzionato rispetto all’attività da svolgere e il commercialista deve sempre fornire al cliente, quando egli lo richieda una sorta di nota spese di quelle da lui sostenute fino a quel momento. Al commercialista è in ogni caso vietato di trattenere atti o documenti del cliente, in ragione della mancata ricezione di compensi.

Il commercialista può detenere le somme per conto del cliente, rispettando il dovere di diligenza, dovendo fornire tempestiva quietanza del versamento di quanto ricevuto. Egli può trattenere quanto ricevuto esclusivamente per il rimborso delle spese sostenute, mettendo sempre al corrente il cliente di ciò.

Rinuncia all’incarico: diversi casi

Il professionista è libero di non proseguire nell’incarico se tale incarico pregiudica la sua libertà di giudizio o la sua indipendenza o lo ponga in situazioni di conflitto di interessi. Altra ipotesi è prevista qualora le richieste del cliente impediscano il corretto svolgimento dell'incarico. Egli inoltre deve chiedere al cliente di essere affiancato da altro professionista qualora si renda conto di non avere adeguata competenze professionali per motivi sopravvenuti.

Il professionista deve informare il cliente della rinuncia stessa con raccomandata AR o PEC, specialmente se l’incarico deve essere proseguito da altro professionista. Il commercialista dovrà poi restituirgli tutta la documentazione afferente al mandato. Il nuovo Codice prevede anche una limitazione di responsabilità del professionista nei casi in cui il cliente non provveda entro 60 giorni dalla rinuncia alla nomina di un nuovo professionista.