Il nuovo prestito vitalizio ipotecario entrerà in funzione il prossimo 2 marzo 2016. E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 38 del 16 febbraio il decreto attuativo che rende operativo il nuovo strumento finanziario riservato alle persone con più di 60 anni che hanno difficoltà ad accedere alle tradizionali forme di finanziamento.

Nuovo prestito vitalizio: chi può chiederlo e come funziona

Lo strumento finanziario del prestito vitalizio era stato istituito nel 2005, ma con scarso successo. Per questo motivo la Legge 44/2015, cui il decreto attuativo pubblicato si riferisce, ha allargato la platea di potenziali beneficiari, pensando anche alle persone che si sono trovata senza lavoro e in attesa di percepire una pensione i cui tempi di erogazione sono stati oltremodo dilatati dalla legge Fornero.

Si è così ridotta la soglia di accesso al prestito vitalizio dai 65 ai 60 anni cercando, inoltre, di allentare alcuni vincoli ne rendevano difficoltoso l’accesso.

La formula del prestito vitalizio consente al proprietario di un immobile di ottenere liquidità dal proprio appartamento senza doverlo lasciare o essere costretto a vendere la ‘nuda proprietà’. La cifra che può essere ottenuta dall’ente finanziatore varia secondo l’età del richiedente, passando dal 10/15 per cento per chi ha 60 anni, al 25 per cento per chi ha 70 anni, al 33 per cento per gli ottantenni, per arrivare, infine, ad un massimo del 50 per cento per chi di anni ne ha 90.

La legge prevede che il prestito possa essere cointestato e concesso, in questo caso, anche a coppie conviventi more uxorio, purché entrambi i soggetti abbiano superato i 60 anni.

Le modalità per estinguere il prestito vitalizio ipotecario

Il prestito vitalizio si può estinguere col decesso del beneficiario oppure in caso di trasferimento dei diritti di godimento dell’immobile ad altri soggetti, fermo restando la possibilità di fissare nel contratto una data di scadenza alla quale restituire il prestito.

In caso di decesso del beneficiario, saranno gli eredi a farsi carico, entro 12 mesi, della estinzione del debito che può avvenire nelle seguenti modalità:

  • estensione del debito nei confronti del finanziatore;
  • vendita dell’immobile e conseguente rimborso del prestito;
  • affidamento della vendita dell’immobile, che deve avvenire a prezzi di mercato, all’ente finanziatore.