La quarta sezione del Consiglio di Stato ha posticipato e rimesso nelle mani dell’adunanza plenaria la decisione dell’inserimento in ritardo dei diplomati magistrale nelle graduatorie ad esaurimento. Dovrà essere, dunque, l’organo di ultima istanza del Consiglio a pronunciarsi sui ricorsi presentati dai possessori di questi diplomi. L’ordinanza, la numero 264 del 2016, è stata emessa lo scorso 29 gennaio e riguarda i diplomati magistrale che avevano conseguito il titolo entro l’anno scolastico 2001/2002. Sono stati respinti, invece, i ricorsi presentati da chi aveva conseguito la laurea in scienze della formazione o di altra laurea, nonché il titolo preso nei percorsi abilitanti speciali (Pas) terminati entro il luglio del 2014, oppure l’abilitazione del tirocinio formativo attivo (Tfa).

Respinto anche il contenzioso presentato da chi è risultato idoneo al concorso del 2012.

Inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, chi sono gli esclusi

Il Consiglio di Stato ha rifiutato l’inclusione nelle graduatorie degli aspiranti insegnanti che abbiano ottenuto l’abilitazione, a vario titolo, in un momento successivo alla variazione delle graduatorie provinciali in graduatorie ad esaurimento, secondo quanto predisposto dalla lettera C, comma 605, dell’art. 1 della legge 296/2006. Pertanto, a nulla è servita la richiesta di incostituzionalità dei ricorrenti: il Consiglio di Stato ha deciso che le disposizioni della citata legge finanziaria sono da applicare anche agli aspiranti docenti ai quali era stato permesso l’ingresso nella graduatoria successivamente al 2007.

Diplomati magistrale entro il 2001-2002, decisione nelle mani dell’Adunanza

Sui diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro l’anno scolastico 2001-2002 dovrà, invece, decidere l’Adunanza in ultima istanza. La motivazione di questa differenziazione sta nel fatto che, fino a quell’anno scolastico, il titolo dava l’accesso all’insegnamento.

E, di conseguenza, questa abilitazione permetteva l’inserimento nelle graduatorie permanenti, anche prima della loro trasformazione. Tuttavia, la validità dell’abilitazione è stata dichiarata dal Miur solo nel 2014, a seguito del ricorso presentato al Presidente della Repubblica. Il Consiglio di Stato, ciò nonostante, non ha ritenuto di accogliere senza indugio il ricorso dei diplomati ante 2001-2002, esprimendo, peraltro, dubbi circa l’inserimento tardivo di questi docenti nelle graduatorie, motivo per il quale, secondo la IV sezione, gli interessati non hanno conseguito una rinsaldata esperienza di servizio, proprio per l’inattività di questi anni. I ricorrenti, ora, dovranno attendere il giudizio dell’Adunanza.