L’articolo 54 del DlLgs. n.81/15 (Jobs Act) prevedeuna procedura idonea a stabilizzare sia i collaboratori coordinati e continuativi sia i titolari di partita IVA, che da quest’anno potranno quindi essere assunti a tempo indeterminato. Vi sarà quindi una risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione. L’obiettivo a cui la norma mira è proprio quello di incentivare la stabilizzazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal senso è anche possibile estendere i benefici della stabilizzazione anche alle assunzioni di soggetti che allo stato attuale hanno cessato la collaborazione istaurata in passato.

Devono però sussistere delle condizioni al fine di beneficiare di tale sanatoria che comporta anche la totale estinzione degli illeciti amministrativi e fiscali relativi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro. Le verifiche ispettive possono però avvenire nel caso in cui vengano accertati comportamenti illeciti sul contratto di collaborazione a seguito di accessi ispettivi effettuati prima della assunzione.

Quali sono i vantaggi della procedura di stabilizzazione ?

In presenza di tali condizioni la stabilizzazione del rapporto di lavoro può essere considerata realmente valida qualora il lavoratore voglia incardinare un giudizio. La prima condizione prevede che i lavoratori debbano sottoscrivere appositi atti di conciliazione in una delle competenti sedi: la conciliazione comporta per il lavoratore la volontà di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa o azione, in sede giudiziaria e sindacale, relativa ad ogni pregresso rapporti di lavoro.

Il datore di lavoro privato dal canto suo non deve recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo nei 12 mesi successivi alle assunzioni. Quest’ultimo inoltre, cosi come prevede la Legge di Stabilità 2016, potrà beneficiare dello sgravio parziale del 40% dei contributi per i primi due anni di occupazione, nei limiti massimi di 3.250 euro.

La procedura di stabilizzazione prevede quindi dei vantaggi anche per gli stessi lavoratori assunti con contratto di co.co.co o a progetto o titolari di Partita Iva. Essi infatti una volta entrati nel regime relativo al contratto a tempo indeterminato possono accedere ai vari benefici contributivi previsti dalla Legge di Stabilità 2016 e legati appunto all’esonero parziale dei contributi a carico del datore di lavoro.

Anche il datore di lavoro può beneficiare del vantaggio che prevede la possibilità di stabilizzare i rapporti di collaborazione non subordinata già esistenti prima del 1° gennaio 2016. A seguito della procedura di conciliazione, il lavoratore può anche ricevere un ristoro economico. Rientra in tale ipotesi anche la cosiddetta conciliazione 'a saldo e stralcio'.

Dove avviene la conciliazione?

La conciliazione, che dovrà contenere anche la convalida della risoluzione consensuale, deve avvenire in una delle sedi assistite ovvero:

  • davanti a un Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale
  • davanti le Commissioni di certificazione costituite presso le Province, le Università pubbliche e private, le Fondazioni universitarie, i Consigli provinciali dei Consulenti del lavoro
  • in Commissione di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro, con un tentativo di conciliazione in sede sindacale

La stabilizzazione rappresenta quindi una “sanatoria” per i contratti di collaborazione non genuini e un'opportunità per le parti di consolidare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.