L’astensione dal posto di lavoro per malattia fa sorgere l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche di controllo. Fino a qualche anno fa, fra gli adempimenti previsti a carico del lavoratore c’era anche quello della certificazione medica che ora, invece, il lavoratore non è più obbligato ad inviare al proprio datore di lavoro. Infatti ci pensa il proprio medico curante o la struttura ospedaliera presso cui è ricoverato il dipendente ad inviarlo all’Inps ed al datore di lavoro. Il lavoratore però dovrà, su richiesta del datore di lavoro, fornire il protocollo del certificato.

Il lavoratore malato, nel caso in cui non rintracci il suo medico curante, può richiedere la certificazione anche alla Guardia Medica. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto dell’11 gennaio 2016, che contiene delle modificazioni alla legge sulle visite fiscali dei lavoratori da parte dell’Inps che sono già vigenti dal 22 gennaio 2016.

Nuovi casi di esenzione che si aggiungono a quelli già esistenti

Nello specifico il Ministero del Lavoro prevede nuovi casi di esenzionedalla reperibilità che si aggiungono a quelli già previsti dalla vecchia normativa, che ricomprendeva nell’elenco: la gravidanza a rischio, gli infortuni sul lavoro, le patologie per causa di servizi e quelle nelle quali è a rischio la vita del lavoratore.

Il decreto del Ministero infatti precisa che non sono tenuti all’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti privati e i lavoratori subordinati, che sono affetti da stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta(pari al 67%) o da gravi malattie che richiedono terapie salvavita. Ne sono un esempiole malattie oncologiche e le malattie cardiache.

Il medico curante in tali casi deve contrassegnare il certificato medico con il codice E, per determinare l’esclusione del lavoratore dai controlli medici fiscali. Le competenti strutture sanitarie sono inoltre tenute a rilasciare idonea documentazione dalla quale risulta la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.

È bene ricordare che sia i dipendenti privati che i dipendenti pubblici possono ricevere il medico fiscale, che per i secondi è inviato direttamente dal dirigente dell’Amministrazione, sin dal primo giorno di malattia. La malattia del lavoratore interrompe il decorso delle ferie proprio perché in tali casi il lavoratore non può godersi le stesse. Il lavoratore che si è ammalato prima di andare in ferie non ha un obbligo di riprendere servizio a seguito del termine della malattia, se le ferie sono state già accordate.

Reperibilità dei dipendenti pubblici e privati 2016

Il lavoratore può assentarsi dal suo domicilio solo laddove sussista una valida causa di giustificazione, la cui prova deve essere fornita entro 15 giorni, attraverso l'esibizione di un’attestazione.

Altrimenti se esce dal proprio domicilio senza una valida motivazione, subirà una decurtazione del 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia. Per i dipendenti privati la visita fiscale può avvenire dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Per glistatali (ed esempio la Polizia di Stato, i vigili del fuoco ) e i dipendenti degli enti locali e della P.A le fasce orarie di reperibilità vanno dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:00. I lavoratori pubblici e del settore privato possono ricevere visite fiscali anche le domeniche e nelle giornate festive.