L’art 13 del D.Lgs. n. 38/2000 ricomprende il danno biologico nella copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'Inail. L'art. 13 d.l.vo 38/00, prevede quindi un'articolata serie di criteri di computo del danno biologico per la sua determinazione e la successiva liquidazione. Ciò detto occorre però sapere che le somme erogate dall'Inail non esauriscono comunque il diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'assicurato. L'Inail, nel caso di danno biologico infatti invece della prestazione di cui all'articolo 66, comma 1, n.

2), del Testo Unico, eroga un indennizzo sulla base di una specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. La Corte di cassazione, sul tema, con due sentenze recenti ha fatto alcune precisazioni proprio sulla quantificazione del danno biologico ai fini dell'assicurazione Inail.

Risarcimento del danno biologico differenziale rispetto all’indennizzo Inail

La Corte di Cassazione con la 1^ sentenza, la n.3074/2016 si è pronunciata sulla richiesta del risarcimento danno biologico conseguente ad una malattia professionale contratta da un dipendente e causativa delIa morte. I congiunti del defunto infatti dopo il rigetto del loro ricorso da parte dei giudici di merito si rivolsero in Cassazione, chiedendo il riconoscimento del danno differenziale ossia del maggior pregiudizio sofferto in concreto rispetto all’indennità già erogata dall’Inail.

Gli Ermellini accogliendo il loro ricorso hanno statuito che le prestazioni erogate dall'Inail non esauriscono di per sè e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore per l’infortunio o la malattia professionale e quindi anche la maggior somma risarcibile a titolo di responsabilità civile dal datore di lavoro. E ciò perché mentre il risarcimento del danno biologico trova il suo fondamento nell'art.

32 Cost, l’indennizzo trova titolo nella finalità solidaristica prevista dall'articolo 38 Cost. essendo quindi svincolato dalla sussistenza di un illecito, potendo essere disposto indipendentemente dal dolo o colpa.

Secondo gli Ermellini dunque la differenza strutturale e funzionale tra risarcimento del danno biologico e l'erogazione INAIL presuppone che le somme corrisposte dall’Inail devono essere sottratte dal totale del risarcimento che spetta al lavoratore.

Infine i giudici di legittimità hanno ritenuto che il danno biologico riconosciuto dall'INAIL non ha natura risarcitoria. Ne consegue che mentre la rendita INAIL cessa con la morte del lavoratore, il diritto al risarcimento si trasferisce agli eredi.

Autonoma valutazione da parte dell’Inail del danno biologico

La Suprema Corte con la sentenza n.8243 del 26 aprile si è invece trovata ad esaminare il caso di un dipendente che ha proposto ricorso, chiedendo il riconoscimento della malattia professionale derivante da mobbing. Al lavoratore infatti sia in 1^ grado che in appello, non gli era stata accordata tutela. I giudici di merito infatti avevano ritenuto che la percentuale o entità di danno biologico, in ambito civilistico, era stata fissata alla 5%, dovendosi applicare anche nei riguardi dell'assicurazione dell’Inail, posto che il lavoratore non aveva provato di avere subito un aggravamento del danno biologico.

Gli Ermellini invece hanno dato ragione al lavoratore ritenendo quindi di dover accogliere la domanda del ricorrente che aveva chiesto di rideterminare l'entità di tale danno ai sensi dell'articolo 13, Dlgs 38/00. Secondo i giudici di legittimità, la determinazione del danno non patrimoniale infatti non si effettua con gli stessi criteri valevoli in sede civilistica, atteso che in sede previdenziale vanno osservate obbligatoriamente le tabelle 'delle invalidità e delle menomazioni' di cui al Dm 12 luglio 2000. La causa è stata quindi rinviata in Corte d'Appello che dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti dovrà rideterminare quindi il risarcimento. Per altre info premete il tasto segui.