Tutti i lavoratori che si assentano per malattia devono adempiere ad una serie di obblighi che consistono innanzitutto nel recarsi presso l’ambulatorio del medico per sottoporsi ad un accertamento sanitario del medico curante se la durata dell’assenza è inferiore a 10 giorni. Viceversa per assenze oltre i 10 giorni la certificazione deve essere rilasciata dal medico del SSN. Qualora il lavoratore sia impossibilitato a spostarsi sarà invece il medico curante ad effettuare la visita nel suo domicilio nel corso della stessa giornata, sempre che tale richiesta arrivi entro le ore 10:00.

Nel caso in cui invece la richiesta avviene dopo le ore 10:00, il medico provvede a tale adempimento entro le ore 12:00 del giorno dopo. Il periodo di malattia decorrerà quindi dal giorno in cui viene prodotta la certificazione medica ed è da questo momento che il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche di controllo. Ciò però non basta ad evitare il licenziamento qualora quest’ultimo nonostante abbia assolto l’obbligo di reperibilità per la visita fiscale, decida poi di svolgere delle attività che rallentano la sua guarigione utilizzando altresì i congedi parentali per finalità diverse da quelle proprie dell’istituto.

Il regolare certificato medico non basta ad evitare il licenziamento

A fare queste precisazioni è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 6054 del 29 marzo che ha ritenuto valido il licenziamento del dipendente che durante il periodo di malattia aveva partecipato all’estero ad una battuta di caccia. Protagonista del caso da cui trae origine la sentenza della Corte Suprema è stato un uomo che assentandosi dal lavoro per brevi periodi, nonostante l’assenza fosse giustificata dal regolare certificato medico aveva partecipato alla battuta di caccia ed inoltre per prolungare la propria assenza, aveva pure utilizzato dei giorni di congedo parentale.

Il datore di lavoro aveva prima contestato tale condotta e poi aveva licenziato il dipendente. Quest’ultimo dopo essersi rivolto in Tribunale che però gli ha dato torto ha proposto ricorso per Cassazione che però ha rigettato il gravame, ritenendo pienamente legittima la scelta aziendale del suo datore di lavoro. Da un lato perché aveva utilizzato impropriamente i congedi parentali e dall’altro perché aveva violato il dovere di evitare attività, come la caccia e i viaggi, che ritardano la rapida guarigione.

Secondo gli Ermellini deve quindi ritenersi giustificata e congrua la misura del licenziamento disciplinare perché il lavoratore ha violato il dovere di buona fede e correttezza.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

I giudici di Piazza Cavour, prima di rigettare il suo ricorso, hanno evidenziato che, di fronte alla condotta complessiva posta in essere dal lavoratore ad articolata in vari episodi, è irrilevante il fatto che i singoli certificati medici da lui prodotti siano veritieri ed incontestabili. Secondo gli Ermellini, nel caso di specie, la presenza della malattia se ha impedito al lavoratore di recarsi in azienda, allo stesso modo avrebbe dovuto impedire allo stesso di dedicarsi all’attività impegnative come la caccia.

Insindacabile deve ritenersi la decisione dei giudici di legittimità che hanno quindi concluso che può essere licenziato chi svolge attività stressanti tanto quanto quelle che avrebbe potuto eseguire sul posto di lavoro, venendo meno all’obbligo di guarire il prima possibile. Per altre informazioni di diritto potete premere il tasto Segui accanto al nome.