Un chiarimento sulla decorrenza del divieto di stipula oltre i 36 mesi dei contratti a termine per i docenti precari giunge sulle pagine di Orizzonte Scuola dall'on. Simona Flavia Malpezzi. La parlamentare del partito di maggioranza ha inteso da un lato rassicurare i docenti e dall'altro stigmatizzare coloro che in rete seminano il panico ingiustificato. Il divieto di stipula di contratti a termine oltre i 36 mesi decorrerà solo dal prossimo 1 settembre 2016! Tutti quelli stipulati prima non rientrano nel conteggio del divieto.

La replica della Lega

L'on. Pittoni prende atto del chiarimento concordando con l'on. Malpezzi sul fatto che non si possa spaventare la gente. La terza fascia delle graduatorie di istitutone è letteralmente terrorizzata, tanto da indurre il parlamentare leghista a coniare il termine di “docenti esodati” che questo divieto rischia di creare. Ma finora neppure dal dicastero di Viale Trastevere si era riusciti ad ottenere una risposta certa. Il riferimento risale a quanto detto ad un convegno in cui partecipò poco tempo fa parlando della problematica in questione; egli rivelò che al Miur avevano delegato l'ufficio legislativo ad approfondire la clausola contenuta nella legge 107 circa la natura delle supplenze.

Gli abilitati che non supereranno il concorso

A ben vedere anche i docenti della II fascia delle graduatorie di istituto, ai quali è stato riservato il concorso docenti 2016, sono molto interessati all'interpretazione effettiva della norma. Non tutti lo passeranno e per lavorare dovranno poter contare ancora per qualche anno di questa tipologia di contratto.

Va da se che conteggiare nel computo del cumulo anche le supplenze fino al 30 giugno, affermando che siano una estrapolazione dei contratti al 31 agosto, per il Miur significherebbe darsi la zappa sui piedi perché occorrerebbe ammettere che tutte quelle pregresse sono state pagate in misura ridotta, rischiando così di dar luogo ad un'altra lunga serie di contenziosi.

Ed è per questo motivo che andrebbe fatta chiarezza una volta per tutte prima di arrivare a settembre.

La somma di più contratti a termine può oltrepassare i tre anni

Una ulteriore precisazione circa la durata di questi contratti giunge laddove si parla dei cosiddetti “spezzoni” di supplenza, ossia anche contratti di un solo mese. Deve essere la somma dei mesi lavorati a formare il monte totale oltre il quale non si può andare. Per far sì che questo avvenga bisognerà andare ben oltre i tre anni che qualcuno, come precisa la Malpezzi, ha male interpretato in rete generando un panico ingiustificato. Ricordiamo infatti cosa recita il comma 131: possono anche essere non continuativi purché stipulati sui posti vacanti e disponibili, quelli che durano cioè fino al 31 agosto.