Con ordinanza data 5 maggio 2015,il Tribunale ordinario di Roma, ha voluto sollevare una specifica questione di legittimità costituzionaleinerente all’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, prospettando una serie di violazioni.Nel merito della stessa è possibile apprendere che i giorni comprendenti i permessi, le ferie e i riposi non goduti, inerenti ai contratto sottoscritti dai docenti (persino se precari) non possono in alcun modo essere retribuiti anche se non usufruiti. Specifica apportata anche in caso di mobilità, cessazione del rapporto di lavoro in seguito a licenziamento, pensionamento, raggiungimento del limite d'età edimissioni.

Inoltre, viene sancito che qualsiasi norma precedentemente applicata cessa di sussistere infunzione di quantodecretato. Vediamo come la Corte Costituzionale si esprime in merito.

Corte Costituzionale: nuove disposizioni

Il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato una specifica inerente all’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 legata agli stipendi dei docenti (anche precari); èsancito che nondevono essereretribuite ai lavoratori scolasticile seguenti voci: ferie, i permessi ed i riposi anche qualora si verificassero situazioni quali mobilità, cessazione del rapporto di lavoro in seguito a licenziamento, pensionamento, raggiungimento del limite d'età edimissioni.Segue poi una precisazione ulteriore: in caso di somme erogate dopo l'emanazione da quanto stabilito, le stesse verranno recuperate poiché ritenute non dovute ai docenti.

Il Tribunale ordinario di Roma stabilisce che viene perpetrata una lesioneai diritto dei lavoratori. I giorni dedicati al riposo sono considerati come necessari per permettere a chi lavora di avere la possibilità di recuperare appieno le forze fisiche e psichiche.

Qualora il lavoratore decidesse, per propria volontà o per necessità, di prestare la propria forza lavoro per un periodo superiore a quello stabilito da contratto, rinunciando anche al periodo proprio delle sue ferie, questo li deve essere riconosciuto in termini economici.

Sebbene la Corte Costituzionale riconosca che ogni lavoratore ha diritto ad avere dei giorni di ferie da dedicare al proprio riposo, non riconosce come leso il loro dirittoper lamancata corrispondenza dell'importo equivalente ai giorni di ferie, permessi e riposomaturati, e non goduti, qualora dovesse avvenire la risoluzione del rapporto di lavoro per le cause di cui sopra. Ne deriva così una disposizione che non tiene pienamente conto delle sfaccettature di ogni contratto lavorativo e della sua probabile conclusione a tutela del lavoratore stesso.