Una recente sentenza della Corte Costituzionale, la N. 95, ha fatto chiarezza su una questione particolarmente intricata come quella riguardante le ferie, i riposi e i permessi non goduti dal personale della Pubblica Amministrazione, compreso quindi quello scolastico che rappresenta la 'fetta maggiore' in termini numerici.

Ultime news scuola, martedì 31 maggio 2016: nuova sentenza Corte Costituzionale su ferie non godute

Ebbene, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) sono obbligati a fruire delle ferie a propria disposizione nel corso dell'anno scolastico, secondo quanto stabilito dal contratto del 29 novembre 2007, compatibilmente con le esigenze del servizio e nei tempi e nelle modalità previste dal testo.

In caso di mancato godimento delle ferie nell'anno scolastico in corso, o in via del tutto eccezionale nell'anno seguente, non verrà dato luogo all'erogazione di trattamenti economici sostitutivi solo in caso di dimissioni, cessazione, risoluzione volontaria o di autorità del rapporto di lavoro per mobilità, pensionamento, raggiungimento di limiti di età.

Come pubblicato in data odierna dal quotidiano economico 'Italia Oggi', al contrario, le ferie non godute vanno pagate nel caso in cui la mancata fruizione sia da attribuire a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore, come una malattia, maternità o esigenze di servizio. E' degno di nota sottolineare come la sentenza della Consulta pone fine alle diverse interpretazioni fornite in passato da vari Tribunali.

Ferie non godute docenti e Ata: sì alla monetizzazione in caso di malattia o esigenze di servizio

I giudici della Consulta hanno dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Roma, in merito al comma 8 dell'articolo 5 del decreto legge 95/2012: infatti, la Corte Costituzionale non si è trovata d'accordo sul giudizio interpretativo in base al quale il divieto di corrispondere al lavoratore un trattamento economico sostitutivo per le ferie non godute debba applicarsi anche a quei casi indipendenti dalla volontà del soggetto come una malattia o altre cause non imputabili al lavoratore.