Docenti soprannumerari in calo per quanto riguarda l'anno scolastico 2016/2017: la ragione di questa inversione di tendenza si riconduce alla normativa riguardante le dotazioni organiche del personale docente, normativa contenuta nel Decreto interministeriale emesso il 28 aprile scorso, secondo il quale l'organico di potenziamento rappresenta parte integrante dell'organico dell'autonomia delle singole scuole, unitamente all'organico di diritto.

Docenti soprannumerari anno scolastico 2016/7: assorbiti dai posti del potenziamento

Da ciò ne consegue che un docente che si venga a trovare in una condizione di soprannumerarietà venga assegnato, in via prioritaria, all'organico di potenziamento.

Il fatto è che, spesso, i posti di potenziamento assegnati alle singole scuole non sempre corrispondono alle classi di concorso di fabbisogno e, in quanto tali, inserite nel Piano Triennale di Offerta Formativa: così molti docenti che pensavano di diventare soprannumerari per il prossimo anno scolastico, si sono visti assorbire (un po' a sorpresa, in certi casi, diciamolo pure, anche sgradita) nell'organico di potenziamento.Le domande più comuni riguardano, naturalmente, le attività che andranno a svolgere questi docenti, a partire dal prossimo anno scolastico ed, in particolar modo, quando e come questi insegnanti potranno riavere le 'loro' classi'.

Anno scolastico 2016/7: docenti soprannumerari conserveranno titolarità su scuola?

Un altro quesito che acquista particolare rilievo e, in fin dei conti, costituisce forse la maggiore preoccupazione, è quello che riguarda la questione della titolarità nella Scuola. Ci sarà il rischio di finire negli ambiti territoriali alla fine dell'incarico triennale?

La risposta è no, in quanto l'assorbimento della soprannumerarietà nell'organico di potenziamento non determina la perdita di titolarità nella scuola: questa, infatti, si viene a determinare solo quando il dirigente scolastico notifica ufficialmente al docente la sua posizione di 'soprannumero'. L'assorbimento nel potenziamento, al contrario, permette all'insegnante di conservare la titolarità nella scuola, a seconda dei posti presenti nell'organico dell'autonomia.