Le ultime novità ad oggi, giovedì 24 novembre 2016, riguardano i docenti precari e i contratti a tempo determinato. Infatti, come pubblicato sul numero odierno de 'Il Sole 24 ore', la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza (la N. 23866/16, depositata ieri, mercoledì 23 novembre) all'interno della quale si fa il punto sulle regole da applicare ad insegnanti precari e al Personale Ata (ausiliario, tecnico e amministrativo).

Si tratta di un intervento molto importante in quanto questa sentenza rappresenterà un punto di riferimento fondamentale per tutte le casistiche più importanti.

'Il Sole 24 Ore', dando risalto alla particolare chiarezza argomentativa della sentenza, ha riportato i punti più importanti della stessa.

Ultime news scuola, 24 novembre: sentenza Corte Cassazione su contratti a termine oltre 36 mesi

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine per una durata complessiva (anche non continuativa) superiore a trentasei mesi per il personale docente e Ata. Tale reiterazione è da dichiararsi illegittima in quanto il dlgs 368/01 non ha abrogato la disciplina contenuta nel dlgs 297/94: ragion per cui la reiterazione si considera illegittima a partire dal 10 luglio 2001, se finalizzata a coprire posti vacanti e disponibili entro il 31/12 di ogni anno.

Ne deriva, pertanto, che i contratti a tempo determinato che hanno superato il limite dei 36 mesi prima dell'avvento della legge 107 danno diritto alla misura della stabilizzazione del docente precario che sarà qualificata come proporzionata, effettiva e sufficiente a sanzionare debitamente l'abuso.

Abuso contratti a termine oltre 36 mesi: al docente e al lavoratore Ata spetta risarcimento danni

Al personale docente e Ata interessato dalla suddetta reiterazione illegittima dei contratti a tempo determinato va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, qualora il lavoratore non sia stato ancora stabilizzato o che, in ogni caso, non abbia alcuna certezza sulla sua prossima assunzione.

La sentenza N. 23866/16 richiama la precedente N. 5072/16 per quanto concerne l'entità del risarcimento danni, quantificata tra 2,5 e dodici mensilità della retribuzione.

Per quanto concerne, infine, le supplenze su organico di fatto e le supplenze temporanee, spetterà al lavoratore l'onere dell'accertamento dell'abuso di contratti a termine, dimostrando anche le ragioni per cui si possa dimostrare il ricorso improprio o distorto alle supplenze stesse.