Tutti gli avvocati nel momento in cui depositano la nota spese, indicando in modo specifico e distinto gli onorari e le spese sostenute per le attività svolte, non possono vedersi liquidare compensi irrisori. Il giudice che provvede alla liquidazione giudiziale del compenso professionale deve tener conto dei criteri ministeriali 2014, disciplinati dal DM 55/2014 che determina appunto i parametri per la liquidazione dei compensi previsti dalle Tariffe Forensi in virtù valore della controversia. Ne consegue che sebbene la decurtazione degli onorari rispetto ai parametri fissati sia ammessa, a tutto c’è un limite.

Al potere dei giudici di liquidare parcelle sotto i minimi tariffari, qualora la causa non abbia avuto un esito favorevole e utile per il soccombente, sovviene un limite che consiste nel non mortificare il legale.

Liquidazione dell’avvocato, ecco quali parametri deve rispettare il giudice

L'applicazione del compenso economico al di sotto dei minimi tariffari presuppone sempre di rispettare il decoro della professione, tenendo anche conto dell’importanza della causa e dell’utilità dell’opera prestata. E’ questo in sostanza l’importante principio quanto ribadito anche nell’ordinanza n. 24492/2016 che ogni legale dovrebbe tenere a mente perché grazie ad essa potrà contestare importi non proporzionati alla prestazione professionale svolta.

Gli Ermellini, schierandosi con la categoria dei giuristi già di per sé bistrattata hanno ritenuto, nel caso di specie, del tutto illegittimo il decreto con erano state liquidate le competenze per la difesa di un fallimento nella causa per l'ammissione al passivo di Equitalia. Nel richiamare quindi il secondo comma dell'articolo 2233 del codice civile, hanno sottolineato come una liquidazione giudiziale ‘simbolica’ dei compensi al difensore lede il decoro della professione.

Ecco perché a fronte del credito di oltre 1,7 milioni di euro, oggetto della causa, gli emolumenti (considerato che il valore della controversia superava lo scaglione massimo) erano senza dubbio da ritenersi troppo modesti considerando anche le energie spese dall’avvocato. Dato che la liquidazione della parcella non può prescindere dal valore della causa, l’importo liquidato non si è potuto considerare proporzionato.

Importanza della causa e attività svolta: presupposti inscindibili

Vista la complessità e la durata della controversia da ritenersi senza dubbio importante dato che l’attività del legale si era svolta su 3 fasi necessarie, si sarebbe dovuto provvedere ad una liquidazione dei compensi per ciascuna fase del giudizio.

In altre parole la valutazione circa il rispetto delle tabelle forensi predisposte a tal fine doveva essere svolta per ciascuna fase distintamente.I giudici di piazza Cavour hanno quindi annullato con rinvio la sentenza di merito. Il giudice del rinvio dovrà quindi adeguarsi ai criteri del decreto ministeriale 140/12.