Si sono susseguite in questi mesi diverse sentenze sul mondo della scuola, una delle quali emessa dalla Corte di Cassazione pochi giorni fa, e relativa alla incompatibilità dei commissari del concorso 2016. Ieri, invece, è stata invece depositata un'altra sentenza della Corte di Cassazione, sezione penale, (n. 50831 del 2 dicembre 2016) secondo cui commette il reato di diffamazione il professore che affigge a scuola dei volantini in cui definisce ignorante una collega. A nulla rileva che l’ignoranza così sottolineata si riferiva, probabilmente, alla mancata conoscenza della normativa antifumo da parte della collega fumatrice.

Il caso

La vicenda si inserisce all’interno di un ambiente scolastico nel quale i rapporti tra alcuni docenti non erano del tutto idilliaci. Nella caso in esame, era accaduto che un professore, il quale già in passato aveva avuto contrasti con il dirigente scolastico sfociati in sede giudiziaria, veniva sorpreso mentre affiggeva nei locali della scuola dei volantini che riproducevano una lettera indirizzata da una professoressa dell’istituto al preside, affinchè quest'ultimo provvedesse sul ruolo del referente di classe, con l’aggiunta in calce al volantino della parola “ignorante”. Dopo i vani tentativi di ottenere delle scuse formali, la professoressa sporgeva querela e la vicenda si concludeva con la condanna del professore per diffamazione.

Le motivazioni della Sentenza

Nonostante il Tribunale e la Corte d'Appello avessero condannato il professore, questi proponeva ricorso in Cassazione sottolineando alcune incongruenze nella ricostruzione dei fatti e, soprattutto, che la parola "ignorante" presente sui volantini non aveva un significato diffamatorio, ma «evidenziava solo la mancata conoscenza - da parte della professoressa fumatrice - della normativa antifumo».

Per la Corte, però, le doglianze del professore non sono ammissibili perché finalizzate ad una diversa ricostruzione dei fatti non ammessa in sede di legittimità. Invece, l'invocata normativa sul fumo, per i giudici appare irrilevante, in quanto il fatto va inquadrato e risolto nell’ambito dei rapporti personali e professionali tra i due docenti.