Il cumulo gratuito rappresenta una delle principali novità in arrivo con la Legge di bilancio 2017: a partire dal prossimo anno i lavoratori potranno infatti scegliere se ricorrere all'opzione per raggiungere i requisiti di quiescenza (per l'anticipata o l'uscita di vecchiaia) e ottenere la liquidazione pro quota della propria pensione con il metodo di calcolo caratteristico di ogni singola gestione. Si tratta di un meccanismo che permette di non incorrere nella penalizzazione data dal ricalcolo contributivo della totalizzazione oppure nei costi della ricongiunzione.

Resta da capire però cosa accadrà proprio ai due istituti appena citati, stante che molte persone potrebbero trovarsi nella situazione di aver già inoltrato la propria domanda. Vediamo insieme cosa succede in questi casi con un nuovo articolo di approfondimento.

Riforma pensioni, il cumulo non elimina la ricongiunzione e la totalizzazione

Partiamo prima di tutto da un'informazione essenziale: il nuovo provvedimento sul cumulo gratuito non prevede la contestuale abrogazione della ricongiunzione e della totalizzazione, che continueranno ad esistere come opzioni parallele. Sarà il lavoratore a scegliere sulla base delle proprie esigenze e della storia contributiva ricostruita presso il patronato, il quale avendo tutta la documentazione sotto mano potrà fare una valutazione di convenienza.

Per chi avesse già inoltrato la propria domanda prima della LdB2017 ed ora ritenesse più opportuno optare per il cumulo, sarà comunque possibile effettuare una revoca della ricongiunzione, ricevendo in cambio la restituzione dei versamenti effettuati, purché non sia già avvenuto il pagamento integrale dell'importo dovuto o non sia già stata liquidata la pensione.

Il limite temporale per la presentazione della domanda è di un anno dalla data di entrata in vigore della norma (c'è quindi tempo fino alla fine del prossimo anno).

Resta l'esclusione di opzione donna ed esodati

Nella platea del cumulo gratuito rientrano tutti i lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria, ai fondi speciali degli autonomi e anche alla gestione separata INPS ed alle casse professionali.

Come abbiamo ricordato più volte nella nostra rubrica "Parola ai Comitati", restano però ingiustamente escluse le lavoratrici che desiderano esercitare l'opzione donna ed i lavoratori esodati. L'utilizzo dello strumento non è infatti consentito per maturare i requisiti previsti all'interno dell'8va salvaguardia, mentre le lavoratrici OD si vedono tagliate fuori dalla possibilità di impiegare i versamenti effettuati nella GS Inps al fine di raggiungere i requisiti di quiescenza, nonostante l'opzione preveda comunque il ricalcolo interamente contributivo del futuro assegno. Una doppia penalizzazione se teniamo a mente che molte lavoratrici hanno avuto una carriera discontinua in virtù del lavoro di cura svolto in famiglia.

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