Tra i tanti articoli della Legge di Bilancio che dal 1° gennaio è entrata in vigore c’è anche il cosiddetto Bonus Papà 2017. Si tratta di una agevolazione concessa a lavoratori dipendenti nel momento in cui nella loro famiglia nasca un bambino o ne venga adottato uno. La misura è prevista dall’Inps e si distingue in due tipologie, il congedo obbligatorio e quello facoltativo. Ecco di cosa si tratta e come funziona la misura.

A chi spetta il bonus

L’agevolazione concessa è un congedo, cioè un permesso ad assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione.

Il congedo per i papà nel 2017 sarà di 2 giorni e pertanto, in questi giorni di assenza al lavoratore e neo papà spetterà un indennizzo pari al 100% dello stipendio giornaliero. I giorni di permesso, dal 2017 sono aumentati, continuando il lavoro iniziato nel 2016 con la vecchia Legge di Stabilità. Fino al 2015 infatti, al neo genitore spettava un giorno di permesso o al massimo 2 in versione facoltativa. Dal 2016 i giorni di congedo sono diventati 2 per il congedo obbligatorio e 2 per quello facoltativo. Nella nuova manovra finanziaria inoltre, viene previsto che dal 2018, i giorni di congedo diventeranno 5.

Tra obbligatorio e facoltativo

Come si evince da quanto dicevamo sopra, il congedo si distingue in due tipologie diverse.

Il congedo obbligatorio è quello che spetta per legge ed è inderogabile, cioè va obbligatoriamente preso nel momento della nascita o dell’adozione del bambino. La versione facoltativa invece si interfaccia con il congedo per maternità della mamma. L’astensione facoltativa quindi va presa in alternanza con i giorni di permesso usufruiti dalla madre in astensione obbligatoria.

In parole povere, per poter usufruire degli altri 2 giorni di astensione retribuita, la madre deve rinunciare a 2 giorni della propria agevolazione.

Come ottenere il permesso

L’indennizzo può essere erogato direttamente dal datore di lavoro o dall’INPS. Nella prima ipotesi, la domanda va presentata in forma scritta al proprio datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data presunta del parto.

Questo nel caso in cui il dipendente voglia sfruttare i giorni concessi al momento della nascita. Nel caso in cui la madre risulti non lavoratrice, il congedo può essere richiesto fino a 3 mesi dalla data del parto e dell’entrata in famiglia del figlio adottivo. Per richieste dirette al datore di lavoro, quest’ultimo sarà obbligato ad anticipare il corrispettivo del bonus per poi conguagliare il tutto con l’INPS. Se si intende richiedere il pagamento direttamente all’INPS invece, va presentata istanza per via telematica, utilizzando le proprie credenziali di accesso e codice PIN o tramite operatori autorizzati come i CAF o i Patronati.