Una cosa nota è la data di cesura dell’applicabilità delle disposizioni provenienti dalla Riforma Fornero. Il 31 dicembre 2011 è la data a partire dalla quale si applicano nei confronti dei lavoratori le norme di quella odiata riforma. Le salvaguardie, tra le quali l’ottava appena approvata e oggetto di una circolare del Ministero del Lavoro del 29 dicembre 2016, servono a concedere la possibilità ad alcuni lavoratori di uscire dal lavoro con le regole precedenti la Fornero. Ecco cosa dice la circolare, chi sono i beneficiari di questa opzione e cosa sono tenuti a fare.

In cosa consiste l’ennesima salvaguardia

L'ottava salvaguardia è una delle novità previdenziali contenute all'interno della Legge di Bilancio 2017. Questa misura consentirà l’eccezionalità di mantenere in vigore le vecchie regole di pensionamento ante-Fornero, nei confronti di determinati soggetti che il Governo ha ritenuto meritevoli di una particolare tutela alla luce del fatto che erano prossimi alla pensione prima dell’avvento di quella famigerata riforma. Erano circa 170mila lavoratori quelli che al 31 dicembre 2011 avevano già siglato accordi per la risoluzione del rapporto di lavoro o che erano già usciti dal mondo del lavoro perché certi di andare in pensione nel breve periodo ma che di fatto, si videro spostare in avanti le date di uscita dagli inasprimenti della Fornero.

Con la nuova salvaguardia, giunta all’ottava edizione, si dovrebbero tutelare gli ultimi 30mila lavoratori vittime della riforma. I lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edili prima del 2012 sono tra quelli più interessati dalla novità che ha posticipato alcuni termini di scadenza previsti dalla precedente salvaguardia.

La data di maturazione della pensione è stata posticipata da 12 a 36 mesi dalla data di scadenza degli indennizzi di mobilità o di TSE e la data di cessazione del rapporto di lavoro è stata fissata alla fine del 2014. Rientrano anche coloro che sono stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 4 dicembre 2011. Inoltre, tutti coloro che nel 2011 erano in congedo per assistere un figlio disabile o che erano alle prese con contratti precari scaduti prima della fine del 2011.

Infine, rientrano nella salvaguardia anche quelli che avevano perso il lavoro per accordi sottoscritti individualmente o in maniera collettiva. Le date di decorrenza della pensione utili affinché tutti questi soggetti rientrino nella tutela sono state posticipate dal nuovo provvedimento al 6 gennaio 2018 o 2019 in base al profilo di tutela.

Domande e adempimenti

Come dicevamo, viene consentito di uscire dal lavoro con le regole precedenti la Fornero quindi, per esempio con la pensione di vecchiaia a 65 anni se uomini, 60 per le donne o 61 per le lavoratrici statali. Ancora più vantaggiosa la situazione per quanto riguarda la pensione di anzianità che proprio la Fornero ribattezzò “anticipata”.

Bastavano 60 anni di età e 35 di contributi con quota 96 per tutti i lavoratori dipendenti o 61 anni e 35 di contributi (quorum 97) per gli autonomi. Inoltre, la pensione anticipata non collegata all’età dei lavoratori era fissata al raggiungimento dei 40 anni di contributi versati. La circolare 41 del Ministero del Lavoro ha chiarito gli aspetti della ottava salvaguardia fissando la data di scadenza al 2 marzo 2017. Non si tratta della data di presentazione della domanda di pensione che sarà diversa in base alla data di maturazione dell’uscita per ogni singolo lavoratore. La scadenza è relativa all’istanza di accesso all’ottava salvaguardia entro i 60 giorni canonici dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

L’istanza mira a chiedere all’INPS di poter rientrare tra i soggetti meritevoli di tutela. Sarà poi l’INPS a comunicare al lavoratore l’accettazione o meno dell’istanza, cioè se il soggetto ha diritto o meno alla deroga. Solo successivamente all’accettazione della domanda, si potrà procedere allo step successivo con la presentazione della domanda di pensione all’INPS.