Dopo il nostro articolo di ieri riguardante l'arrivo dei decreti attuativi sulle ultime misure di pensionamento anticipato torniamo a parlare di APE e delle relative conseguenze per RITA. Se i nuovi provvedimenti renderanno maggiormente spedito il processo amministrativo per l'ottenimento dell'APE, anche la rendita integrativa temporanea anticipata dei fondi pensione potrà infatti beneficiarne. Chi possiede un piano previdenziale privato potrà infatti fruire in anticipo del proprio montante, seppure attraverso una rateizzazione che accompagnerà il richiedente fino al giorno di accesso alla pensione pubblica.

Ricordiamo che i requisiti utili per poter utilizzare questa opzione sono identici a quelli dell'Ape volontaria, perciò il lavoratore dovrà aver acquisito almeno 20 anni di versamenti e 63 anni di età, mentre il calcolo della pensione erogata dall'Inps non dovrà risultare inferiore ad 1,4 volte l'assegno minimo.

Pensioni anticipate e RITA: il procedimento per inoltrare la richiesta al fondo

Stante la situazione appena delineata e tenendo a mente i criteri utili per poter fruire del beneficio, il lavoratore che intende esercitare il proprio diritto alla RITA dovrà comunque passare per l'Inps, ottenendo la certificazione per l'accesso all'APE (pur senza fare esplicita richiesta della misura). Nel nostro articolo di eri abbiamo chiarito che andrà utilizzato il sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Assolto questo passaggio, la documentazione andrà inviata al fondo pensione, che provvederà ad effettuare le verifiche di rito sulla posizione e ad erogare la rendita. È interessante notare che per RITA non sarà necessario attendere ulteriori decreti attuativi, pertanto vale quanto già indicato all'interno dell'ultima LdB2017.

In arrivo anche l'APE aziendale, le possibilità di riduzione delle penalizzazioni

Al fianco di RITA resta disponibile anche l'APE aziendale, che permette di annullare il costo dell'operazione per il lavoratore grazie al contributo dell'impresa. I requisiti restano ancora una volta gli stessi dell'uscita volontaria, ma in questo caso il legislatore ha previsto la possibilità di un accordo con il datore di lavoro.

Quest'ultimo potrà concedere una cifra concordata tra le parti, ma non inferiore alla contribuzione volontaria per tutta la durata dell'anticipo. La dote andrà versata all'Inps in un'unica soluzione. Ricordando che non vi sono vincoli nell'importo massimo erogabile attraverso il contributo aziendale, l'accordo siglato con il datore di lavoro potrà di fatto prevedere un aumento utile a sterilizzare completamente il costo del prestito pensionistico.

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