Il nuovo testo dell'articolo 55-bis dello schema di decreto legislativo di riforma del testo unico sul pubblico impiego contiene una normativa che piacerà poco, per non dire nulla, ai docenti della Scuola statale. Infatti, la nuova disposizione non farà altro che rafforzare il potere disciplinare del dirigente scolastico che potrà sospendere i docenti sino a 10 giorni, senza per altro che si rispettino i termini del procedimento disciplinare. Infatti, i termini non saranno più tassativi e non comporteranno la decadenza del potere disciplinare, anche se questi scadranno.

Ultime news scuola, 21 febbraio 2017: DS potrà sospendere il prof senza dover rispettare alcun termine

Come riporta il quotidiano 'Italia Oggi', viene, così, a cadere uno dei principali diritti di difesa dei docenti della scuola pubblica italiana, ovvero la perentorietà dei termini dell'azione disciplinare. Si tratta di un inasprimento del rapporto gerarchico verticale che già colpisce il personale Ata con la sospensione fino a dieci giorni e che andrà ad estendersi anche al personale docente ed educativo.

In ogni caso, c'è da sottolineare come le nuove disposizioni che rischiano di allargare la sfera di competenza del dirigente scolastico in materia di potere disciplinare entreranno in vigore solamente nel caso in cui la contrattazione collettiva introduca, anche per i docenti, la sanzione della sospensione fino a 10 giorni.

Fino ad allora, è da considerarsi nulla qualsiasi applicazione di sanzioni sospensive promosse nei confronti dei docenti da parte del dirigente scolastico.

Riforma TU Pubblico Impiego: nuove disposizioni aumentano sfera competenze dirigente scolastico

Tra l'altro, come prosegue Italia Oggi, lo schema di decreto prevede un affievolimento anche del diritto di difesa dei docenti in caso di procedimento disciplinare.

Ciò significa che i termini del procedimento si trasformeranno da perentori ad ordinatori.

In sostanza, l’attuale ordinamento prevede che la violazione dei termini comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare (secondo quanto disposto dall’art. 55-bis del decreto legislativo 165/2001, comma 2). Invece, le nuove disposizioni non determinerebbero la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità della sanzione irrogata (così come indicato dal comma 9-ter dell’art.55- bis dello schema di decreto).