Coloro i quali sono in procinto di aprire una partita IVA, di mettere su un'attività commerciale o di aprire il proprio studio professionale devono porre molta attenzione alla possibile opzione del regime agevolato meglio noto come regime forfettario, che sostituisce l'ormai abrogato regime dei minimi.

Attività commerciali, lavoratori professionali

I soggetti beneficiari del nuovo regime a tassazione agevolata sono tenuti a rispettare alcune condizioni essenziali, più leggere invero rispetto al vecchio regime dei minimi. Oggi infatti può optare per il forfettario sia il soggetto che non ha mai intrapreso alcuna attività imprenditoriale e che si avvia a farlo per la prima volta, sia chi invece è già titolare di impresa individuale, anche se operativa e regolarmente attiva.

Nel rispetto dei vincoli di legge potranno dunque godere dei benefici del regime agevolato imprese quali negozi, bar, botteghe, studi professionali, fotografi freelance, saloni di bellezza, acconciatori, attività professionali in genere.

A ciascuno il suo codice ATECO nel limite massimo dei ricavi

Uno dei limiti, tra i tanti, da analizzare nella scelta di questo nuovo strumento, è rappresentato dai ricavi di vendita. Il precedente regime dei minimi indicava quale limite massimo di ricavi annui per rientrare nella tassazione agevolata, euro 30.000. Questa soglia è stata superata dalla nuove norme dove ad ogni specifico codice Ateco corrisponde un preciso limite massimo di ricavi da non superare.

Si assiste quindi ad un ampliamento generale di tale limite, con codici di attività che toccano anche i 50.000 euro. Il regime forfettario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

Per gli intermediari di commercio il limite da non superare è di 25.000 euro, per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi si ha un limite di ricavi di 30.000 euro. Per il commercio all'ingrosso e al dettaglio, negozi, botteghe e simili, il limite sale a 50.000 euro e cosi pure per i servizi di alloggio e di ristorazione.

I contribuenti forfettari applicheranno quindi una aliquota IRPEF agevolata del 15 percento, se trattasi di impresa individuale già attiva negli anni precedenti. Se invece trattasi di nuova impresa di soggetto che intraprende l'attività imprenditoriale per la prima volta, l'aliquota scende al 5 percento per i primi 5 anni di attività per poi tornare al 15 percento. L'aliquota viene applicata applicando ai ricavi uno specifico coefficiente di redditività diverso a seconda del codice ATECO.

Stress contabili ridotti.

Pochi obblighi dal lato contabile. Il regime forfettario conferma la non applicabilità dell'IVA in fattura e di conseguenza il contribuente non è tenuto alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, non è tenuto agli Studi di Settore, all'IRAP, al tanto odiato Spesometro.

Dovranno numerare e conservare le fatture di vendita e di acquisto e presentare regolare dichiarazione modello UNICO.

Agevolazione INPS

Anche l'INPS agevola i soggetti che optano per il regime forfettario, scontando il 35 percento dai contributi minimali previdenziali dovuti annualmente dai soggetti obbligati ad iscriversi alla gestione Inps commercianti ed artigiani. La riduzione deve tuttavia essere richiesta tramite servizi online INPS.

Basta una comunicazione

La scelta del regime di vantaggio la si comunica tramite variazione Partita Iva all'Agenzia delle Entrate che ha già predisposto un apposito riquadro all'interno del modello.