Il Tar del Lazio con la sentenza 3769 depositata ieri 22 marzo 2017, ha affermato che l’algoritmo con il quale il Miur determina i trasferimenti interprovinciali del personale docente integra gli estremi di un documento accessibile e, pertanto, deve essere reso pubblico, non sussistendo al riguardo preclusioni legate alla tutela della proprietà intellettuale. Il Tar ha così ordinato al ministero dell’Istruzione di rendere noto il sistema di calcolo finito sotto accusa per aver gestito lo scorso anno la mobilità dei docenti.

Il caso

La vicenda prende le mosse dalla richiesta di accesso, presentata da Gilda insegnanti, al linguaggio sorgente dell’algoritmo di calcolo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciali del personale docente, previsto dal CCNI sulla mobilità 2016 di cui alla legge 107/2015, c.d.

La Buona Scuola. L’accesso veniva di fatto negato dal Miur che rispondeva alla richiesta con una nota nella quale si limitava ad una descrizione esemplificativa della procedura informatica con una conseguente casistica esemplificativa. In sostanza, il ministero spiegava in concreto il funzionamento del sistema di calcolo riportando altresì dei casi pratici. Questo chiarimento, tuttavia, non era ritenuto sufficiente dall’associazione ricorrente (Gilda), la quale riteneva di poter accedere direttamente all’algoritmo “responsabile delle operazioni di mobilità”. Pertanto, depositavano il ricorso al Tar del Lazio che, analizzati i diversi aspetti problematici e i rilevi di novità della questione, si è espresso in favore della ricorrente condannando il Miur a rendere pubblico il sistema di calcolo.

La decisione

Per risolvere la questione i giudici capitolini hanno dovuto affrontare diversi aspetti giuridici: innanzitutto la rilevanza del software quale parte integrante del documento amministrativo, la configurazione dell'atto amministrativo informatico e la relativa disciplina applicabile; la qualificazione del software utilizzato come opera d'ingegno ed in quanto tale tutelata dalla normativa in materia di proprietà intellettuale.

Alla fine della valutazione, il Tar ha ritenuto il software che gestisce l'algoritmo in termini di atto amministrativo e, nello specifico, documento amministrativo informatico, ritenendo altresì che la mera descrizione dell'algoritmo e del suo funzionamento «non assolve alla medesima funzione conoscitiva data dall'acquisizione diretta del linguaggio informatico sorgente».

In sostanza, la descrizione della modalità di funzionamento dell'algoritmo «assicura una conoscenza assolutamente non paragonabile a quella che deriverebbe dall'acquisizione del richiesto linguaggio sorgente».

Pertanto, pronunciandosi sui ricorsi, il Tar li ha definitivamente accolti e, per l'effetto, ha annullato gli atti impugnati dalla ricorrente ordinando al MIUR il rilascio della copia dei c.d. codici sorgente del software dell'algoritmo di gestione della procedura di mobilità dei docenti entro 30 giorni.