Istituita il 1 maggio 2015, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) sostituisce la vecchia indennità di disoccupazione ed è erogata ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il Lavoro (licenziamento per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa). Con il messaggio 494/2016 l’Inps ha chiarito l’assoluta cumulabilità e compatibilità della Naspi con “i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3mila per anno civile”.

In altre parole, è possibile cumulare con l’indennità di disoccupazione sino a euro 3mila derivanti dai buoni per prestazioni di lavoro accessorio, i cosiddetti buoni lavoro o voucher, senza incorrere in ipotesi di sospensione o riduzione dell’assegno Naspi.

Per i compensi da lavoro accessorio compresi tra 3mila e 7mila euro e soprattutto, alla luce della recentissima abolizione dei voucher, avvenuta con decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017, è necessario tenere in debito conto la disciplina ordinaria sulla compatibilità tra Naspi e redditi da lavoro dipendente, parasubordinato, autonomo, occasionale non accessorio.

Cumulabilità tra Naspi e lavoro subordinato

In caso di nuova occupazione a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei mesi che produca un reddito superiore a 8mila euro (equivalente del reddito annuo escluso da imposizione) il percettore decade dalla Naspi. Se il nuovo impiego comporta redditi annui per importo superiore a 8mila euro ma non eccede i sei mesi, la Naspi viene sospesa per l’intera durata del rapporto di lavoro e nuovamente corrisposta per il periodo residuo al termine del contratto.

A prescindere dalla durata del rapporto di lavoro, se il reddito che ne deriva è inferiore o pari a 8mila euro annui, l’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% dei redditi previsti rapportati al periodo intercorrente tra la data di inizio della prestazione lavorativa e la data finale della Naspi. È necessario comunicare, pena la decadenza dal beneficio, il reddito derivante dal nuovo impiego entro il termine perentorio di un mese dall’inizio dell’attività.

Compatibilità tra Naspi e lavoro autonomo e parasubordinato

Il beneficiario decade dal diritto a percepire la Naspi quando inizi una nuova attività lavorativa che produca, indipendentemente dalla durata, un reddito superiore a 8.000 euro annui in caso di lavoro parasubordinato e 4.800 euro annui in caso di lavoro autonomo. La Naspi è, invece, compatibile con rapporti di lavoro che generino redditi inferiori alla soglie sopra indicate consentendo la conservazione dello stato di disoccupazione.

L’indennità è ridotta di un importo pari all’80% dei redditi presunti rapportati al periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività e la data in cui termina il godimento della Naspi. Anche in questo caso il percettore dell’assegno è tenuto a comunicare all’Inps, pena la decadenza dalla prestazione, il reddito annuo connesso alla nuova occupazione entro un mese dall’avvio dell’attività.

Naspi e stage

Lo stage, per legge, non costituisce rapporto lavoro. Tuttavia le indennità di stage sono fiscalmente equiparate ai redditi da lavoro dipendente, per cui non è chiaro se le stesse debbano essere considerate o meno interamente cumulabili con la Naspi. Sul punto è necessario, pertanto, far riferimento alla normativa regionale in materia di tirocini e stage e ai chiarimenti delle sedi Inps competenti per territorio.