Il Decreto Legge n. 193/2016, ovvero il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017 ha disposto lo scioglimento e la cancellazione d'ufficio delle società del Gruppo Equitalia, ed ha istituito un ente pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di assicurare la continuità e la funzionalità delle operazioni di riscossione. Altra importante disposizione è la c.d. rottamazione delle cartelle: i debitori possono estinguere il debito relativo ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi e gli interessi di mora, provvedendo al pagamento integrale (anche dilazionato in massimo 5 rate) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme relative a capitale e interessi e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Ma la novità a cui gli addetti ai lavori devono prestare maggiore attenzione è quella relativa alla modifica del calendario fiscale in tema di imposte sui redditi. Infatti, il decreto legge prevede uno slittamento delle scadenze per il versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi e per la presentazione del modello Redditi 2017, del Modello 730, dell'Irap e della dichiarazione Iva. Per fare un po' di chiarezza, vediamo le nuove scadenze mese per mese.

La prima è stata quella del 10 aprile, data in cui i contribuenti Iva mensili hanno dovuto presentare lo spesometro annuale. Per i contribuenti Iva trimestrali, invece, c'è tempo fino al 20 aprile. Dal 15 aprile sono disponibili per i contribuenti le dichiarazioni dei redditi modello 730 e modello Unico precompilati.

Chi ha presentato la domanda di rottamazione delle cartelle, entro la fine di maggio riceverà la comunicazione dei conteggi con l’ammontare delle rate da versare.

Giugno è il mese degli acconti: entro il 16 giugno si deve versare il primo acconto di Imu e Tasi, mentre entro il 30 giugno, sia persone fisiche che società, devono versare il primo acconto di imposte e tasse (Irpef, Ires e Irap).

Le stesse scadenze valgono anche in caso di operazioni straordinarie effettuate prima del 31 dicembre dell'anno per cui viene presentata la dichiarazione, da persone fisiche o società.

Il modello 730 deve essere presentato entro il 7 luglio se il contribuente si avvale dell'assistenza fiscale di un intermediario autorizzato; altrimenti, ha tempo fino al 23 luglio il contribuente che decide di trasmettere la dichiarazione da solo.

Inoltre, devono essere trasmesse telematicamente le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi che non sono interessati alla presentazione del modello 730 precompilato. Entro il 25 luglio bisogna effettuare la comunicazione della liquidazione IVA del I e II trimestre.

Ad agosto anche l'Agenzia delle Entrate va in ferie e si riprende a settembre con il nuovo spesometro, la cui scadenza è stata rimandata al 18 settembre per il primo semestre e al 28 febbraio 2018 per il secondo semestre.

A ottobre devono essere inviate le dichiarazioni dei redditi ed entro il 30 novembre deve essere comunicata la liquidazione IVA del III trimestre.

Chiudiamo l'anno con le scadenze del 16 icembre per il versamento del saldo Imu e Tasi e del 27 dicembre per il versamento del saldo di imposte e tasse, e con il pensiero della scadenza del 28 febbraio 2018 per la comunicazione della liquidazione Iva del IV trimestre e annuale.

In bocca al lupo.