Nel mondo previdenziale nostrano, spesso si sente parlare di finestre mobili e di decorrenza delle Pensioni. Le novità previdenziali, cioè APE e quota 41, oppure le vecchie misure, adottano il sistema delle finestre mobili? In attesa che il Governo completi l’emanazione dei decreti attuativi delle novità previdenziali inserite nell’ultima Legge di Bilancio, vediamo il campo di applicazione delle finestre mobili che spostano a determinati periodi la decorrenza delle pensioni.

APE e quota 41

Le nuove misure che tanto interessano i lavoratori e che dovrebbero partire presto, con l’emanazione dei relativi decreti attuativi, non sono soggette al meccanismo delle finestre mobili.

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, cioè in sede di emanazione dei decreti, l’APE, sia nella versione volontaria che in quella sociale, partirà non appena raggiunti i requisiti stabiliti. In pratica, un lavoratore con 20 anni di contributi e almeno 63 anni di età, si vedrà accreditata la prima pensione a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si presenta istanza di certificazione del diritto all’INPS. Questo per l’APE volontario ed anche per quello sociale, ma in questo caso sono necessari 30 anni di contributi per disoccupati, invalidi o con disabili a carico e 36 per i lavori gravosi. Lo stesso discorso vale per le categorie coperte da APE sociale che hanno 41 anni di contributi di cui uno versato prima dei 19 anni di età, cioè i precoci.

In questo caso, la pensione decorre dal mese successivo a quello in cui si centrano 41 anni di contributi versati, senza limiti di età, se si presenta domanda, altrimenti, la decorrenza parte il 1° giorno del mese successivo alla domanda stessa.

Vecchiaia e anticipata

Per la pensione di vecchiaia che si centra con 66 anni e 7 mesi di età e con 20 anni di contributi, oppure per quella anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi, a prescindere dall’età, le finestre mobili sono state abolite.

La novità fu introdotta nel 2012 dalla riforma Fornero a parziale detonazione dell’inasprimento dei requisiti che la stessa riforma aveva previsto. Per la pensione di vecchiaia, la decorrenza è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello in cui si completa il doppio requisito anagrafico-contributivo. A scelta del soggetto interessato, la decorrenza può essere spostata al 1° giorno del mese successivo a quello in cui si presenta domanda di pensione all’INPS.

La data di presentazione della domanda è importante anche per la pensione anticipata, l’ex pensione di anzianità abolita dalla Fornero. Resta inteso che in entrambe le forme pensionistiche principali, cioè vecchiaia e anticipata, il lavoratore richiedente la pensione, deve aver risolto il rapporto di lavoro, a meno che non sia un lavoratore autonomo per il quale questo vincolo non è richiesto.

Opzione donna e settori particolari

Le regole di cui parlavamo prima si applicano anche nella stragrande maggioranza dei Comparti della Pubblica Amministrazione, sia per l’accesso alla quiescenza di vecchiaia che di anzianità. Nella Scuola però, per via dell’anno lavorativo che non coincide con quello solare, ma con quello scolastico, la decorrenza è fissa e parte il 1° settembre dell’anno in cui si maturano i requisiti.

Per gli esodati coperti dalle salvaguardie e per coloro che centrano i requisiti in deroga alla Legge Fornero, col salvacondotto, con la deroga Amato o l’opzione Dini, restano in vigore le finestre mobili, con la pensione che decorre tra i 12 ed i 21 mesi dopo aver centrato il diritto alla pensione. La Legge di Bilancio ha annullato questo meccanismo per i lavori usuranti la cui pensione decorre in base alla presentazione delle istanze di accesso al relativo scivolo. Tra 18 e 21 mesi è la finestra mobile per chi utilizza la totalizzazione e tra 12 e 15 mesi per i lavoratori del Comparto difesa e sicurezza. Finestre mobili che sono rimaste anche per l’estensione del regime sperimentale per le lavoratrici, cioè opzione donna. per le lavoratrici si applica lo slittamento della decorrenza dell’assegno previdenziale a 57 anni e 7 mesi con 35 di contributi, di 12 mesi se lavoratrici dipendenti e di 18 per le autonome.