Dopo aver parlato della imminente riapertura delle graduatorie vi comunichiamo che lo scorso 7 aprile il Consiglio del Ministri ha finalmente approvato il testo del decreto che attua la L. 107/15 che rivoluziona tutto l’iter di formazione e di assunzione dei docenti della scuola secondaria.

Il nuovo iter formativo

Come si apprende dalla bozza del decreto che verrà pubblicata prossimamente in Gazzetta Ufficiale, chi vorrà essere assunto per insegnare nella scuola secondaria di primo e secondo grado dovrà superare un iter formativo ben preciso, in particolare dovrà essere laureato, superare un concorso, partecipare al corso formativo iniziale, seguito dal tirocinio, all’esito potrà finalmente accedere al ruolo.

E’ prevista anche una fase transitoria che sarà di aiuto per agevolare i docenti già abilitati e quelli con 36 mesi di servizio: per costoro il percorso sarà differente. Infatti tali docenti in possesso dei predetti requisiti (abilitazione o 36 mesi di servizio) saranno inseriti in un’apposita graduatoria regionale ad esaurimento che sarà formata in base ai titoli ed a seguito di colloquio. Subito dopo questo primo step verranno direttamente ammessi al cd. FIT (formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente) ma con le opportune deroghe rispetto alle future regole per quanto riguarda la durata della frequenza ed i Crediti formativi necessari. Il primo concorso per questi docenti già abilitati ci sarà a febbraio del 2018.

Il decreto prevede anche un’altra salvaguardia per gli insegnanti di sostegno che si specializzeranno attraverso il Tirocinio Formativo Attivo (III ciclo) entro il mese di giugno 2018. Essi infatti avranno la possibilità di partecipare al concorso (previsto entro febbraio 2018) con riserva.

Accesso al ruolo per i docenti non abilitati

I docenti privi di abilitazione ma con 36 mesi di servizio potranno partecipare invece al concorso loro riservato. Ai fini del computo dei 36 mesi è sufficiente che siano stati espletati nell’arco degli otto anni precedenti, ed anche se non continuativi.

Ai fini del calcolo dei tre anni di servizio, è necessario aver svolto (nei 3 anni scolastici considerati) almeno 180 giorni di servizio per ogni anno, anche se non continuativi; oppure avere svolto in modo continuato il servizio dall’1 febbraio fino agli scrutini.

Si precisa che non si può fare la somma del servizio svolto in anni scolastici diversi, quindi i centottanta giorni devono riferirsi ad un singolo anno scolastico.

I predetti requisiti dovranno essere posseduti entro il termine di scadenza della domanda per partecipare al concorso. La domanda di partecipazione in una sola regione, è possibile per chi abbia maturato un anno di servizio. Per si potrà partecipare anche per diverse classi di concorso sempre che il relativo periodo di servizio sia stato pari ad almeno un anno. Il concorso consterà di una prova scritta, una prova orale, in caso di esito positivo si verrà ammessi al cd. FIT con le medesime deroghe (agevolazioni in termini di durata e di Crediti formativi) previsti per i docenti abilitati.

Cosa ne sarà delle GAE? La ripartizione dei posti

Ovviamente il decreto non poteva non prevedere disposizioni anche per gli storici insegnanti precari delle vecchie Graduatorie ad esaurimento, ai quali sarà riservata la quota dei posti pari al 50 %. La restante quota del 50% sarà ripartita tra i vincitori del concorso 2016, i docenti abilitati, quelli con 36 mesi di servizio (non abilitati), e quelli dei futuri concorsi. Per restare aggiornato sulle novità di diritto, scuola ed economia premi il tasto "Segui" accanto al nome dell’autore.