Una nuova circolare Inps, la 84 del 5 maggio 2017 reca le nuove disposizioni e le nuove direttive dell’Istituto in materia di assegni familiari e di assegni per il nucleo familiare. La circolare si è resa necessaria per consentire ai cittadini, di capire come le nuove norme sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, impattano in tema di assegni per i familiari a carico. Ecco in sintesi le nuove norme e le altre novità in materia per lavoratori dipendenti e pensionati.

Unioni civili

La Legge Cirinnà, quella sulle unioni civili, anche tra soggetti dello stesso sesso, ha equiparato questa particolare “formazione sociale” al matrimonio.

Ne conviene che i comuni assegni familiari, spettanti quando nella coppia, un solo soggetto risulta titolare di pensione o lavoratore dipendente, sono spettanti anche nei casi diversi dal matrimonio come l’unione civile. Lo afferma l’Inps nella circolare citata prima, specificando che tale possibilità vale anche nei casi in cui, nel nuovo nucleo familiare costituito in base alla Legge Cirinnà, siano presenti figli, anche minori, nati da precedenti unioni. Questo vale sia per l’assegno familiare che per quello per il nucleo familiare. L’Inps spiega che l’assegno per il nucleo familiare, conosciuto con l’acronimo di Anf, spetta:

  • ai lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni Inps
  • ai titolari di Pensioni, disoccupazioni, cassa integrazione e maternità
  • ai dipendenti pubblici e statali
  • ai pensionati da lavoro pubblico o statale
  • ai lavoratori soggetti ad assicurazioni antitubercolari

l’assegno familiare invece è erogato in base alle condizioni reddituali del nucleo familiare, con dei limiti fissati dall’istituto annualmente e spetta a:

  • coltivatori diretti, anche piccoli
  • mezzadri o coloni
  • pensionati dalle gestioni speciali Inps, artigiani, commercianti e così via

Niente per le convivenze?

Per tutte e due le tipologie di assegni, la famiglia del soggetto beneficiario deve essere composta, oltre che dallo stesso, dal coniuge non separato, dai figli, anche adottivi o affidati o da quelli nati da precedenti matrimoni.

Tutte regole queste, che come dicevamo, valgono anche per le unioni civili a prescindere dal sesso dei soggetti. La circolare spiega anche il caso di due genitori separati con prole, in collegamento con successive unioni civili di uno di essi. In questo caso, se i due genitori separati, sono entrambi privi di tutela ed uno di essi si unisce civilmente ad un soggetto terzo, lavoratore o pensionato, gli assegni sui figli saranno a vantaggio di quest’ultimo.

A scanso di equivoci, l’Inps sottolinea come qualsiasi assegno familiare non può essere erogato nei casi di soggetti in regime di convivenza. Questo a meno che la convivenza non sia stata ratificata per contratto.