Una buona notizia per chi attende il sussidio di disoccupazione. Con la circolare 89/2017, pubblicata in data 23 maggio, l’INPS ha dato il via libera alla presentazione delle domande per la richiesta della dis-coll 2017, l’indennità riservata ai lavoratori con contratti di collaborazione.

Istituita in via sperimentale nel 2015, la Dis-Coll avrebbe dovuto terminare alla fine del 2016 ma il decreto milleproroghe del 29 febbraio 2017 ne ha prorogato l’efficacia fino al prossimo 30 giugno 2017. La citata circolare dell’INPS ha definito i termini entro i quali i collaboratori che hanno perduto il lavoro potranno presentare la domanda per il riconoscimento del sussidio di disoccupazione a loro riservato.

Dis-Coll 2017, chi può fare domanda per il sussidio di disoccupazione

Possono fare domanda per il sussidio di disoccupazione Dis-Coll i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata continuativa o a progetto conclusi nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2017. Viene inoltre richiesta l’iscrizione alla gestione separata in via esclusiva e che non risultino partite iva aperte a nome del richiedente; nel caso, assai diffuso nel caso dei collaboratori, che ci sia una partita iva aperta, questa deve essere chiusa prima della richiesta del contributo.

Il collaboratore che richiede l’accesso alla prestazione erogata dall’INPS deve, inoltre, essere in stato di disoccupazione involontaria (termine naturale del contratto o risoluzione unilaterale da parte del committente) e poter contare su almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno antecedente la richiesta al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Per il conteggio dei versamenti sono validi anche i contributi figurativi versati, ad esempio, durante la maternità.

Scadenza per le domande e importo del sussidio Dis-Coll 2017

La circolare INPS fissa anche i termini per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione riservato ai collaboratori che potranno essere inoltrate entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Diverse le scadenze per i lavoratori i cui contratti sono scaduti nel periodo che va dal 1° gennaio al 23 maggio 2017, data di pubblicazione della circolare: in questo caso, la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata al 30 luglio 2017, con la precisazione che, nel caso in cui questa sia già stata presentata, sarà comunque presa in esame senza che ci sia bisogno di ripresentarla.

Per quanto riguarda l'importo dell'assegno, questo rimane fissato al 75% degli importi fino a 1.195 euro mensili, ai quali si aggiunge il 25% per la parte degli importi eccedenti, fino al raggiungimento della cifra massima di 1.300 euro al mese e che si riduce del 3% al mese a partire dal quarto mese di erogazione. La durata del sussidio è pari alla matà dei mesi lavorati nell'anno di riferimento, fino ad un massimo di sei mesi.