In questi giorni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto contenente le norme di reclutamento dei docenti, relative al prossimo anno scolastico. L'entrata in vigore sarà il 31 maggio 2017 e regolerà l'accesso dei docenti ai posti degli organici stabiliti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

I punti più importanti del nuovo decreto legislativo

Tra i molteplici punti contenuti nel nuovo decreto, vi sono quelli che parlano dei seguenti argomenti:

- procedure di certificazione per l'inclusione scolastica;

- progettazione e organizzazione con le specifiche per il PEI (acronimo che sta per Piano Educativo Individualizzato);

- Piano per l'inclusione scolastica e i relativi Gruppi;

- formazione iniziale dei docenti nelle scuole dell'infanzia e primarie;

- percorso formativo, incluso di tirocinio, per gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La nuova funzione del docente di sostegno precario

In particolare, l'articolo 14 del decreto legislativo qui in oggetto va ad attenzionare il progetto educativo e didattico.

Il Dirigente Scolastico ha la possibilità di proporre agli insegnanti inseriti nell'organico dell'autonomia di effettuare attività di sostegno didattico, previo possesso della specializzazione o abilitazione.

Inoltre, il docente di sostegno precario avrà un nuovo ruolo.

Considerando il fatto che il posto occupato dall'insegnante precario è soggetto alle diverse operazioni di mobilità e di immissione in ruolo, qualora risulterà ancora libero per una eventuale supplenza, potrà essere affidato al docente precario che lo occupava durante l'anno scolastico precedente, attraverso un nuovo contratto a tempo determinato per l'anno successivo.

Ciò sarà effettuato tenendo in considerazione le richieste della famiglia.

I limiti del contratto e le modalità di attuazione

Il contratto nuovamente proposto al docente di sostegno non potrà partire prima dell'inizio effettivo delle lezioni. Inoltre, non sarà possibile superare il limite del comma 131 della legge 107/2015, che attesta proprio che non si possono superare i 36 mesi di servizio sui posti vacanti.

Bisogna attendere dal Ministero dell'Istruzione un decreto mirato a chiarire ulteriormente questo punto del decreto. Vi saranno anche dei decreti appositi per regolamentare le varie supplenze.

Nel decreto di cui in oggetto non è comunque specificato da quale anno scolastico tali modifiche entreranno in vigore.