L'intero processo formativo per i docenti neoassunti sta volgendo al termine, infatti in molte scuole si sta svolgendo l'ultimo incontro di restituzione finale, e in questo week end molti docenti neoassunti hanno provveduto a completare le ultime attività in piattaforma, quali il bilancio finale e i bisogni formativi futuri. Come anticipato nella precedente news, la fase finale del processo formativo comporterà la stampa della relazione finale, la quale sarà oggetto della discussione del colloquio finale. Vediamo nel dettaglio maggiori informazioni su quando dovrebbe svolgersi il colloquio finale.

Dettagli sui modi e tempi per il colloquio finale

La procedura di valutazione dell'anno di prova e formazione dei neoassunti avverrà con un colloquio davanti al comitato di valutazione, così come disciplinato dall'articolo 13 del DM n. 850/15, a cui commi 1 e 2. Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del DM n.850/15, i tempi per lo svolgimento del colloquio dovrebbero essere nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell'anno scolastico, pertanto, la data precisa del giorno in cui dover svolgere il colloquio finale sarà a discrezione del Dirigente Scolastico. In molte scuole come si legge dai posti pubblicati sul gruppo Facebook di aiuto e supporto all'anno di prova e formazione del corrente anno 2016/2017, le date dei colloqui finali sono stati già resi noti ai docenti.

I primi colloqui pertanto prenderanno avvio già a partire dal 27 giugno e proseguiranno durante tutto il mese di luglio 2017. Inoltre, in un post si legge che presso un Istituto Comprensivo il colloquio si svolgerà addirittura il 28 Agosto. Inoltre, vorremmo dare risposta anche ad un'altra domanda, ovvero come avverrà il colloquio?

Esso si terrà innanzi al Comitato di Valutazione che dovrà esprimere il parere obbligatorio non vincolante sul superamento dell'anno di prova e formazione del docente neoassunto, la cui decisione finale sul superamento o meno dell'anno di prova (e della conferma in ruolo) spetterà al Dirigente, il quale in caso di espressione di un giudizio sfavorevole al superamento dell'anno di prova, dovrà emettere provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e prova. Il docente che non supera l'anno di prova potrà ripeterlo una seconda volta, per maggior dettagli a riguardo vi rimandiamo alla precedente news.