Le continue Riforme e i sempre più numerosi aggiornamenti introdotti per i professionisti che operano nel settore giuridico - economico nel corso degli anni sono finite con l'incidere pesantemente sul lavoro svolto dagli stessi. Le incertezze del processo civile telematico e quelle legate alle notifiche a mezzo Pec in particolare hanno spinto oggi Marisa Marraffino, giornalista del Sole 24 Ore, a fare il punto della situazione sull'intero sistema, analizzandone luci e ombre.

Le pronunce dei tribunali e le diverse sentenze hanno fatto emergere nel tempo diverse difficoltà e lacune che, nel complesso, hanno lasciato con non poche perplessità i professionisti.

Quello che preoccupa prima di tutto i professionisti secondo la giornalista sono le notifiche a mezzo Pec inviate alle Pubbliche Amministrazioni. La mancanza di tempi certi di ricevimento e il coordinamento inesistente tra le stesse espone spesso la controparte a diversi rischi, tali da spingere gli avvocati a ricorrere - nella maggior parte dei casi - al sistema di notifica cartaceo proprio per evitare eventuali disguidi. E' importante ricordare che le notifiche telematiche alle pubbliche amministrazioni devono arrivare agli indirizzi Pec che risultano dai pubblici elenchi e che, in questo caso, l'unico elenco pubblico riconosciuto per legge è il registro curato dal Ministero della Giustizia.

Un altro passaggio importante spiegato nell'approfondimento pubblicato dalla Marraffino affronta anche il perfezionamento degli atti giudiziari. L'avvocato, nello specifico, dovrà ricevere tutte e quattro le ricevute di esito positivo dei controlli del sistema telematico prima di poter considerate l'intero processo di notifica concluso.

Questo vuole dire che il professionista dovrà avere:

  • conferma di accettazione Pec del depositante;
  • conferma di avvenuta consegna Pec del Ministero della Giustizia;
  • messaggio del gestore Pec del Ministero con l’esito dei controlli automatici;
  • ricevuta attestante l'avvenuta consegna nel fascicolo informatico.

Inoltre l'avvocato deve sempre tenere ben a mente che la nullità della notifica telematica non può essere mai dichiarata se comunque come risultato ha prodotto la conoscenza dell'atto.

Il principio viene fatto salvo anche in caso di notifica a mezzo Pec della copia informatica (e non solo del duplicato informatico), mentre anche per gli atti notificati a mezzo Pec privi di firma digitale vale la regola secondo cui "se l’atto raggiunge il suo scopo, per i giudici la notifica è valida e può essere sanata in giudizio".