A seguito della pubblicazione del decreto n. 374/2017 che ha disposto la riapertura delle graduatorie per il triennio 2017-2020 è possibile iscriversi per la prima volta oppure aggiornare il punteggio relativo alla II e III Fascia. Il termine per inoltrare la domanda è il 24 giugno ma non sono mancate le richieste di chiarimenti da parte degli aspiranti nei confronti del Miur. Analizziamo di seguito la procedura per aggiornare o iscriversi in graduatoria e gli errori da evitare per non essere esclusi dalla procedura.

L’accesso alla terza fascia: il termine per acquisire i titoli

Per accedere alla terza fascia è necessario il possesso del titolo di studio previsto dal Dpr n. 19/16 ed avere il numero di crediti formativi ivi previsti. E’ necessario ave conseguito il titolo di studio entro la data del 24 giugno 2017 (art. 4 co. 12). Lo stese vale (almeno per il momento) per coloro che non hanno ancora conseguito i crediti formativi richiesti per talune classi di concorso. Per tali aspiranti quindi che non avranno conseguito il titolo o i crediti richiesti, l’unica possibilità di insegnare (supplenze) sarà quella di presentare domanda di messa a disposizione, ma tale domanda potrà essere considerata dal dirigente scolastico solo in caso di esaurimento della graduatorie.

Si precisa che l’iscrizione in terza fascia è determinante perché si tratta dell’ultima possibilità di accesso prima dell’entrata in vigore della nuova modalità di reclutamento. E’ auspicabile che a tale problema il MIUR potrà dare una risposta nel prossimo anno quando partirà il primo concorso per la nuova modalità di reclutamento dei docenti, cd. percorso FIT di formazione di durata triennale ed annesso tirocinio.

Errori da evitare

Anche coloro che sono già in graduatorie hanno l’obbligo di indicare i titoli (anche se si tratta dei titoli di accesso già valutati in passato). In pratica si dovrà di nuovo dichiarare il titolo (di accesso). Invece non occorre indicare il punteggio precedente se si fa domanda nella medesima fascia poiché il nuovo punteggio (conseguito dopo la data del 23.06.2014 e fino al 24.06.2017) verrà aggiornato, e quindi sommato, attraverso le autocertificazioni dei mod.

A-1, A-2 e A-2 bis.

E’ invece necessario dichiarare se c’è stata variazione di punteggio rispetto a quello conseguito fino al 2014. In tal caso il dirigente della Scuola, pervenuta la nuova richiesta di supplenza, eseguirà i dovuti accertamenti.

I titoli da dichiarare

Coloro che erano già inseriti in graduatoria non devono dichiarare nuovamente gli stessi titoli per la stessa fascia, in caso contrario si verrà esclusi dalla procedura. Possono essere dichiarati solo i titoli non valutati in precedenza.

Ci sono però delle eccezioni e quindi dovranno dichiarare anche i titoli e servizi già dichiarati nei trienni (o bienni) precedenti:

  • gli aspiranti delle nuove classi di concorso A029, A030 e A056 (ovvero ex classi A31 e A32 e A077) che vogliano iscriversi nelle predette graduatorie e che nel precedente triennio erano già iscritti in quelle di Istituto dei Licei Coreutici e Musicali,
  • i docenti della classe di concorso A056 (ex classe A077) già iscritti in precedenza nelle graduatorie di istituto di II fascia, in virtù della differente e nuova Tabella di valutazione approvata con il recente decreto. Sono fatti salvi i titoli artistici precedentemente dichiarati. Per restare aggiornato sulle novità di Scuola, diritto ed economia premi il tasto Segui accanto al nome dell'autore.