L'ultimo giorno utile per il completamento della domanda di aggiornamento/inserimento delle Graduatorie d'Istituto è previsto per il prossimo martedì 25 luglio 2017 (al momento non sono previste proroghe, al fine di evitare ritardi nella pubblicazione delle graduatorie definitive di circolo e di istituto di seconda e terza fascia). Prima della pubblicazione delle Graduatorie definitive saranno pubblicate le graduatorie provvisorie in modo da permettere agli aspiranti docenti di poter controllare l'esattezza del proprio punteggio, e in caso di anomalie di poter effettuare reclami o ricorso.

La normativa di riferimento da tenere in considerazione per le graduatorie, i reclami ed i ricorsi è consultabile all'articolo 10 del DM 374 del primo giugno 2017, pubblicato sul sito web del Ministero dell'Istruzione (www.istruzione.it) e sulla rete intranet. Vediamo nel dettaglio maggiori informazioni a riguardo.

Dettagli graduatorie, reclami e ricorsi

Con molta probabilità, sebbene al momento non ci siano ancora conferme certe dal Miur, le graduatorie provvisorie potrebbero essere pubblicate entro fine luglio, dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie è ammesso reclamo. La Scuola capofila (ossia la scuola ove avete inviato il modulo della domanda cartacea) deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva.

Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo. Le graduatorie definitive saranno pubblicate in ciascuna provincia, con termine unico per tutte le istituzioni scolastiche (vi invitiamo pertanto a tenere sotto controllo, oltre che il sito della scuola capofila, anche l' Ufficio Scolastico Regionale a cui avete indirizzato la domanda).

Inoltre, vorremmo fornirvi qualche informazione sulle sanzioni previste in caso di mancata accettazione della convocazione di supplenza.

Dettagli sanzioni: mancata accettazione della convocazione di supplenza

Le sanzioni previste per una mancata accettazione della convocazione di supplenza sono regolamentate dall'articolo 12 del DM 374.

Nello specifico possiamo sintetizzare che la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto equivale alla rinuncia esplicita e pertanto non prevede sanzioni. Per le altre tipologie di sanzioni vi rimandiamo alla precedente news, e per restare aggiornati vi invitiamo a premere il tasto segui.