L'Inps ha fatto sapere mediante il comunicato numero 3098/2017 che cambieranno le regole sulle Pensioni di invalidità. La normativa riguardante la verifica del reddito prevede che sia riferito all’anno precedente calcolato sommando quello del beneficiario e dell'eventuale coniuge. La circolare numero 126/2010 fa un distinguo tra invalidità civile e assegno sociale. Riguardo quest’ultimo viene applicato il criterio di competenza, mentre per l’invalidità civile nella determinazione del reddito si devono calcolare anche tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata.

In seguito a numerose istanze in tribunale, la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito, tramite la sentenza 12796/2005, che per determinare gli assegni assistenziali e previdenziali collegati al reddito bisogna considerare anche gli arretrati, purché non siano esclusi da norme di legge particolari e siano calcolati non nell’importo complessivo, ma nelle singole quote annuali.

Il parere dell’Inps e del Ministero del lavoro

Sul tema sono intervenuti anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Inps, il quale ha stabilito che per calcolare i redditi in modo da erogare l’assegno di pensione di invalidità civile, gli arretrati debbano essere calcolati su base annua e non nel loro importo complessivo.

L’Inps ha dunque abbandonato il principio di cassa per liquidare gli arretrati di invalidità e, quando verranno acquisiti i redditi, gli importi arretrati andranno calcolati manualmente per ogni anno di competenza.

Invalidità: le istanze rigettate andranno esaminate nuovamente

Riguardo le istanze che sono state respinte in passato quando veniva applicato il criterio di cassa sulle pensioni di invalidità, con questo cambiamento dovrebbero essere accettate.

Le domande di riesame andranno fatte mediante istanza di auto tutela e secondo le nuove regole dovranno essere accolte. Il messaggio numero 3098/2017 dell’Inps è stato divulgato il 25 luglio 2017 ed ha come oggetto ‘’prestazioni di invalidità civile-arretrati-criterio di competenza’’. In seguito al contenzioso giudiziario 12796/2005, perso dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, l’orientamento attuale è riassunto in tre provvedimenti:

  • La sede dovrà accogliere l’istanza pendente di auto tutela.
  • Per le domande respinte sulle quali c’è un ricorso amministrativo pendente la sede dovrà accettare la prestazione in auto tutela.
  • Per le domande respinte la direzione centrale dovrà trasmettere alla sede competente l’invito di accogliere l’istanza in auto tutela.