L'ispettorato del lavoro, come riporta un articolo del Sole24ore, ha dettato delle linee guida per le imprese, relativamente alla possibilità di controllare in maniera più o meno invasiva l'attività dei propri dipendenti. Il punto del contendere si basa sul nuovo testo dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori modificato dal Dlgs 151/2015.

Cosa prevede il nuovo articolo 4

Le modifiche apportate all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori hanno, innanzitutto, eliminato il divieto generale di controllo a distanza dei lavoratori. È, inoltre, consentito il controllo a distanza tramite impianti audiovisivi, ma ciò deve essere giustificato da esigenze organizzative o produttive, o per la sicurezza del lavoro o del patrimonio aziendale.

E comunque, ferme queste esigenze, deve esserci un accordo preventivo con le rappresentanze sindacali o, quantomeno, un'autorizzazione da parte dello stesso ispettorato del lavoro.

D'altra parte, l'accordo o l'autorizzazione di cui sopra, non sono necessari per porre sotto controllo gli strumenti informatici, pc o tablet o smartphone, che il dipendente utilizza per rendere la propria prestazione lavorativa e che fanno parte del patrimonio aziendale.

Diverse pronunce dei giudici del lavoro, ma anche della Cassazione hanno delineato il perimetro entro il quale il controllo a distanza dei lavoratori è lecito. Hanno, poi, indicato con chiarezza quali strumenti o dispositivi sono utilizzabili per effettuare il controllo e quali no.

Soprattutto, nell'ambito dell'attività dei call center.

Le pronunce giurisprudenziali e i loro risvolti pratici

Una recentissima pronuncia della Cassazione, emessa nella sentenza numero 17351 del 14 luglio 2017, ha chiarito che il badge ad alta frequenza, uno strumento dotato di chip che consente di rilevare non solo le presenze ma tutta una serie di altri dati, può essere utilizzato dalle aziende solo previo accordo con i sindacati oppure dietro espressa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro.

E comunque, deve essere giustificato da esigenze organizzative o produttive o, ancora, per la sicurezza del lavoro o del patrimonio aziendale.

Ovviamente, i controlli eseguiti sugli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la sua prestazione lavorativa, come ad esempio il PC, sono perfettamente leciti. Questo orientamento è stato confermato anche da una sentenza del Tribunale di Brescia, datata 13 giugno 2016, nella quale il giudice ha confermato la legittimità di un licenziamento basato esclusivamente sulla cronologia degli accessi ad internet dal computer aziendale.

Come chiariscono infatti, sia le motivazioni della sentenza del Tribunale di Brescia che le varie interpretazioni giurisprudenziali dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, le informazioni raccolte con i mezzi per adempiere alla prestazione lavorativa o con altri dispositivi, comunque autorizzati, sono utilizzabili a tutti i fini relativi al rapporto di lavoro compresi quelli disciplinari.

Il Ministero del Lavoro, d'altra parte, ha chiarito esplicitamente quali sono gli strumenti di controllo per i quali l'azienda non è tenuta a chiedere alcun tipo di autorizzazione. E questi sono i pc, tablet e cellulari o smartphone. Il Ministero precisa, tuttavia, che se questi strumenti vengono modificati, su richiesta del datore di lavoro, inserendo software che consentono la localizzazione o il filtraggio delle mail, divengono veri e propri strumenti di controllo e devono essere autorizzati.

Inoltre, in ogni caso, sia che vengano utilizzati strumenti che non necessitano di autorizzazione o meno, deve essere sempre data al lavoratore un'adeguata informazione sulle modalità d'uso degli strumenti e di esecuzione dei controlli. Senza dimenticare di rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali.

L'ispettorato del lavoro ha inoltre chiarito che il Gps, nella maggior parte dei casi, rappresenta un elemento aggiunto non essenziale all'espletamento della prestazione lavorativa e quindi necessiterebbe di un'autorizzazione. Ma se, invece, è fondamentale per la prestazione stessa, come nel caso dei portavalori, o è richiesto da norme specifiche, non necessita di autorizzazione.