Come spiegato in diversi articoli pubblicati negli ultimi mesi dopo l'abolizione dei voucher le regole per le prestazioni di lavoro occasionale stabilite dall'articolo 54 bis del Dl 50/2017 hanno introdotto due diverse modalità di utilizzo di questa forma lavorativa: il libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale.

Il concetto di lavoro occasionale

Per riepilogare, il libretto famiglia è utilizzabile esclusivamente dalle persone fisiche mentre il contratto di prestazione occasionale viene utilizzato da tutti gli altri soggetti. Il problema è che, per quanto riguarda il concetto di prestazione occasionale, la norma non è del tutto chiara.

Infatti, se al comma 1 dell'articolo 54bis l'occasionalità è stabilita in base all' entità del compenso, al comma 13 dello stesso articolo, che fornisce la definizione di lavoro occasionale, si precisa che questa forma di lavoro viene utilizzata per poter usufruire di prestazioni lavorative di ridotta entità, con particolari limiti di importo e secondo le condizioni e le modalità previste.

Altro problema cruciale per questa tipologia contrattuale è data dal fatto che la norma non richiede la forma scritta tra le parti. Quindi potrebbe essere stipulato anche solo oralmente e poi registrato sulla piattaforma dell'Inps come richiesto. E comunque il limite dei 5 mila euro per i compensi nell'anno civile, incide fortemente su un'ampia utilizzazione di questo nuovo istituto giuridico.

Le regole per professionisti e imprese

I contratti di prestazione occasionale stipulati da imprese, lavoratori autonomi o professionisti, in base a quanto stabilito dal Dl 50/2017, prevedono un compenso orario di 9 euro nette. Se poi consideriamo la quota contributiva, l'Inail e la quota servizi si raggiunge un importo lordo di 12,41 euro l'ora.

Il decreto stabilisce anche che devono essere pagate almeno 4 ore. Comunque, le parti possono derogare a queste disposizioni e stabilire un compenso maggiore. Il pagamento verrà effettuato direttamente dall'INPS entro il 15 del mese successivo tramite accredito sul conto corrente.

E' necessario che ci si registri sulla piattaforma dell'INPS, sia che siamo prestatori d'opera che imprese utilizzatrici.

Infatti, le imprese sono tenute a trasmettere delle informazioni fino ad un'ora prima della prestazione lavorativa. Inoltre, se per qualunque motivo, la prestazione non viene effettuata occorre trasmettere all'INPS la revoca della dichiarazione. Se la revoca non viene trasmessa l'INPS provvederà al pagamento. Anche il prestatore d'opera può confermare la prestazione mediante la piattaforma anche se, per errore, l'utilizzatore l'avesse revocata. Per quanto riguarda i pagamenti l'impresa dovrà girare il dovuto all'INPS mediante F24.

Le regole per il settore agricolo

Per quanto riguarda le imprese agricole, queste possono utilizzare per le prestazioni di lavoro occasionale solo determinate categorie di soggetti come i pensionati sia di vecchiaia che di invalidità, ma anche gli studenti universitari sotto i 25 anni, i disoccupati o coloro che si trovano in cassa integrazione o percepiscono integrazioni del reddito.

L'unica limitazione stabilita dalla norma è che tutti questi soggetti non devono essere stati iscritti nel corso dell'anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli. Gli extracomunitari possono essere utilizzati se rientrano in una delle categorie menzionate sopra e abbiano un permesso di soggiorno che consenta loro di lavorare nel nostro Paese.

Le regole per le famiglie

Per quanto riguarda le attività domestiche la disciplina del lavoro occasionale si applica ai piccoli lavori domestici di giardinaggio, ma anche alle ripetizioni, il servizio di baby sitter o di assistenza agli anziani. Anche in ambito familiare è possibile utilizzare le stesse categorie di soggetti del settore agricolo.

Devono essere, comunque, garantiti al lavoratore le pause, il riposo settimanale e giornaliero. Non possono essere utilizzati, poi, soggetti con in quali nei 6 mesi precedenti si è avuto un rapporto di lavoro subordinato.