Una recente sentenza della Corte dei Conti, precisamente la n°535 del 28 luglio 2017, ridimensiona la possibilità per i Sindaci dei Comuni italiani di conferire incarichi a contratto a soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione. In particolare, la Corte ha statuito che la rimozione di un responsabile di servizio e la sua sostituzione con un incaricato a contratto priva di fondate ragioni di carattere tecnico e contabile, configura, a carico del Sindaco del Comune interessato, il reato di Danno erariale.

I fatti alla base della sentenza

In primo grado il giudice aveva accolto le ragioni del Procuratore della Corte dei Conti che sosteneva che il Comune aveva incaricato un esperto esterno, quale responsabile del servizio, allo scopo di sostituire il funzionario di ruolo reo di aver espresso dubbi sulla possibile copertura finanziaria necessaria per nominare un direttore generale.

Il Procuratore della Corte argomentava che le risorse pubbliche venivano utilizzate per un incarico a contratto fondato su una nomina del tutto arbitraria, il cui scopo ultimo era, semplicemente, la rimozione di un funzionario considerato, ormai, ostile. In questo modo veniva violato anche il principio fondamentale di separazione tra amministrazione e politica, che deve sempre ispirare l'azione dei responsabili politici. Anche in sede di appello sono state riconfermate le ragioni espresse dal Procuratore della Corte dei Conti.

Le motivazioni della sentenza

La decisione della Corte dei Conti si basa sul fatto che, nel caso di specie, mancava il fondamentale postulato dell'assenza della necessaria professionalità all'interno dei ruoli del Comune interessato dalla vicenda.

Il suddetto principio, infatti, è codificato dall'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, norma di riferimento anche per gli enti locali.

In pratica, con l'affidamento dell'incarico ad un esperto esterno a contratto, si realizza, secondo il ragionamento della Corte, una duplicazione di costi, senza che ne derivi un vero e sostanziale vantaggio per la collettività comunale.

In sede di appello il Comune aveva cercato di porre l'accento sulla maggiore efficienza di alcuni uffici, come ad esempio la segreteria generale, grazie alla nomina dell'esperto esterno. Inoltre, venivano evidenziate le numerose assenze del funzionario precedente. Ma la Corte ha chiarito che, qualsivoglia vantaggio di un ufficio collegato non rilevava per la causa in oggetto.

E, per quanto riguarda le assenze, queste si erano verificate dopo la nomina dell'esperto a contratto e non prima. Di conseguenza, si è arrecato all'ente comunale, in particolare e alla collettività in generale un danno di cui deve rispondere il Sindaco.