Sono state pubblicate dall’Inps le regole per la concessione dell’assegno sociale e dell’assegno di solidarietà per il 2018. Le modalità per la concessione dei suddetti contributi a favore delle fasce disagiate sono contenute nella circolare 130/2017 del 15 settembre e confermano, sostanzialmente, quelle già in vigore per il 2017. Rimane da confermare l’importo dei suddetti assegni che, per l’annualità in corso, è stato di 448,07 euro al mese.

Regole e requisiti per l’assegno sociale 2018

L’assegno sociale è una prestazione economica che ha sostituito la pensione sociale e che viene erogata ai cittadini italiani e stranieri che versano in condizioni di particolare disagio, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno, che abbiano soggiornato legalmente per almeno 10 anni in Italia ed attualmente residenti nel nostro paese.

Per poter richiedere il sussidio è richiesto, inoltre, un’età minima di 65 anni e 7 mesi ed un reddito pari a zero, mentre se il reddito rimane entro il limite di 5.824,91 euro l’anno, l’assegno potrà essere comunque corrisposto, ma in misura ridotta. Nel caso in cui il richiedente sia coniugato, i limiti vengono portati a 5.824,91 euro per l’erogazione dell’intero importo e 11.649,82 euro per l’importo ridotto.

La domanda può essere presentata online, attraverso il portale Inps, oppure attraverso i servizi telematici dei patronati. L’assegno viene erogato a partire dal primo mese dopo quello della domanda e per una durata di tredici mesi.

Assegno di solidarietà: cos’è e a chi spetta

L’assegno di solidarietà è una forma di sostegno al reddito riservato ai lavoratori delle imprese con almeno 5 dipendenti e non più di 15 che non rientrano, quindi, nella normativa sull’integrazione salariale nel caso di trovino senza lavoro.

La citata circolare 130/2017 dell’Inps stabilisce che la prestazione interviene per evitare riduzioni di personale o dell’orario di lavoro in caso di crisi aziendale, previo il raggiungimento di un accordo collettivo. Il sussidio può essere erogato per un periodo massimo di 36 mesi e per un valore massimo pari al 70% della retribuzione persa dal dipendente a causa della riduzione di orario.

La stessa circolare Inps prevede deroghe per l’effettuazione di lavoro straordinario durante il periodo di erogazione dell’assegno di solidarietà e per le nuove assunzioni, nel caso in cui queste riguardino professionalità non presenti all’interno dell’azienda e ritenute indispensabili per il rilancio dell’azienda.