Il 29 agosto è stata pubblicata dal Miur la circolare n. 37381 che disciplina le supplenze al personale docente e ATA per l'a. s. 2017/18, ecco i punti salienti del quadro normativo in vigore quest'anno, con particolare riguardo a quanto devono sapere i docenti e il personale Ata per evitare sanzioni e conoscere i loro diritti.

Norme perfezionamento contratto

Cominciamo con il prendere visione delle sanzioni, che vengono applicate nel caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del contratto, per coloro che sono presenti nelle graduatorie ad esaurimento:

  • chi rinuncia ad una proposta di assunzione o è assente il giorno della convocazione, non potrà conseguire altre supplenze dalle Gae, per la stessa classe di concorso;
  • chi non si presenta dopo aver accettato la nomina, non potrà conseguire supplenze, sia dalle Gae che dalle graduatorie di circolo e di istituto, per la stessa classe di concorso;
  • chi abbandona l'incarico non potrà conseguire supplenze, né dalle gae né dalle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le classi di concorso per cui è in graduatoria.

Coloro che sono inseriti con riserva nelle GaE (e nelle graduatorie di istituto) per disposizione del giudice, possono ottenere incarichi purché il provvedimento giudiziale disponga tale beneficio.

Nel caso di esito negativo del giudizio del tribunale, per il docente che abbia ottenuto tale vantaggio, si procede alla risoluzione del contratto.

Dal 1° settembre 2016 vale la discussa norma, del calcolo dei 36 mesi, che vieta, trascorso tale periodo, la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato. Fortunatamente non viene fatto il calcolo a ritroso, ma la soluzione trovata per evitare di assumere tutti i precari storici, stona con le sentenze dei tribunali europei. Per ora è stato rinviato un problema serio, ma trascorso il termine, si dovrà correre ai ripari, per evitare di lasciare tanta gente in alto in graduatoria, senza lavoro (anche se va detto, si è in parte rimediato con concorso docenti e Fit, ma sarà sufficiente?).

Norme comuni per docenti e ATA

Per quanto riguarda coloro che hanno già incarichi, sia che siano docenti o Ata, è possibile lasciare una supplenza al 30/06 per una al 31/08, prima della stipula del contratto. Si può anche rinunciare ad uno “spezzone” per optare per nomine al 30 giugno o 31 agosto (tranne nel caso che al momento della convocazione si è scelto lo spezzone, pur essendoci cattedre o posti interi).

Dalla data della stipula del contratto, si possono richiedere i diritti di aspettativa e malattia ed è possibile posticipare la presa di servizio in caso di maternità, malattia, infortunio, etc… In caso di supplenza su una di questa tipologia di assenza è confermato il diritto alla proroga per il personale supplente che sostituisce il titolare, per i periodi successivi di assenza di quest'ultimo, se queste sono senza soluzione di continuità (interruzione della malattia, per rientro del titolare, anche per un solo giorno).