Il Tribunale del Lavoro di Termini Imerese, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 09.10.2017 nel procedimento, ex art. 700 c.p.c., promosso da un pianista patrocinato dal legale Santonicola, contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio I - Ambito Territoriale della Provincia di Palermo, ha accolto la domanda di inserimento in II fascia G.I. per le classi di concorso ex A031, A032, AJ77. I convenuti (M.I.U.R.+2) si erano costituiti in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l’infondatezza della domanda attrice.

Per il Giudicante: 'Risulta destituita di fondamento l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.Nel merito il ricorso è fondato. Alla luce delle normative vigenti, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello. In relazione alla predetta circostanza, appare, pertanto, irragionevole la scelta compiuta dal D.M.374/2017 che annovera, tra i titoli ritenuti equipollenti all’abilitazione all'insegnamento - che quindi danno accesso alla II fascia - il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre non fa alcuna menzione di quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite 'di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)'.

E ancora: 'Sulla scorta delle superiori considerazioni, il dettato del D.M. 374/2017 determina, dunque, un’irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia. Da tale ricostruzione, consegue che l’odierno ricorrente, in quanto in possesso del diploma AFAM congiuntamente a un diploma di Scuola secondaria superiore, deve considerarsi titolare di un titolo equipollente ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante'.

'Quanto, poi, all’ulteriore elemento del periculum in mora (cosiddetta urgenza), va evidenziato che l’attesa del giudizio ordinario causerebbe al ricorrente un danno non risarcibile per equivalente, in quanto lesivo della sua crescita professionale, non solo in relazione al proprio bagaglio di esperienza lavorativa, ma anche in ordine al punteggio da accumulare.

È indubbio, infatti, che il mancato inserimento nella seconda fascia renderebbe più difficile l’inserimento dell’istante nel mondo della scuola, atteso che lo stesso sarebbe preceduto in graduatoria dai docenti collocati in prima e seconda fascia, e tanto con una inevitabile perdita di conoscenze acquisite e, conseguentemente, di professionalità'.

Afam: adesioni per il ruolo

Ricordiamo infine che lo studio Santonicola insieme all'associazione DIPA SCUOLA, sta patrocinando dei ricorsi al tar per la nuova fase transitoria, con accesso al ruolo tramite il concorso docenti del 2018 in modalità semplificata così come previsto dal nuovo piano di reclutamento.

Questa possibilità è estesa anche ai i docenti del comparto A.F.A.M. oltre che per gli I.T.P., i docenti con servizio sul sostegno e i docenti con almeno tre anni di servizio anche non continuativo.