Importanti novità sulla fruizione dei permessi della Legge 104 vengono da una sentenza della Corte di Cassazione. Con il pronunciamento numero 22925/2017, i giudici della Sezione Lavoro hanno infatti stabilito che un lavoratore continua a mantenere integralmente il diritto ai permessi dal lavoro garantiti dalla Legge 104/1992 anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato modificato da tempo pieno a part time verticale, ma solo se le ore lavorate sono in misura superiore al 50 per cento dell’orario settimanale ordinario.

Permessi Legge 104 in caso di orario part time verticale

La sentenza della Corte di Cassazione fa riferimento al ricorso di un’azienda che era stata condannata a seguito della vertenza di un lavoratore che, dopo la trasformazione dell’orario di lavoro da full time a part time verticale, si era visto ridurre da 3 a 2 giorni mensili i permessi retribuiti di cui usufruiva per effetto della Legge 104.

La Cassazione ha rigettato la tesi dell’azienda secondo la quale i permessi andavano redistribuiti in proporzione all’orario di lavoro, rifacendosi al principio enunciato nella direttiva 97/81/CE che vieta ogni discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, nella stessa sentenza, i giudici hanno riconosciuto la necessità di evitare che la particolarità della distribuzione dell’orario di lavoro in regime di part-time verticale (in questo caso articolato in 4 giorni settimanali) si traduca in un ‘irragionevole sacrificio’ per il datore di lavoro.

Un criterio equo di distribuzione degli oneri correlati al rapporto di lavoro part time è stato individuato nella soglia del 50 per cento dell’orario, al di sopra della quale rimane confermato il diritto ad usufruire di 3 giorni mensili per l’assistenza a familiari disabili.

A chi spettano i permessi della Legge 104

Ricordiamo che i permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/1992 possono essere richiesti da disabili con contratto di lavoro dipendente o da lavoratori che devono assistere parenti disabili portatori di gravi handicap entro il secondo grado (entro il terzo grado nel caso in cui il disabile sia ultra sessantacinquenne).

Con la circolare 38/2017, l’Inps ha esteso il diritto ai permessi retribuiti anche in caso di unioni civili o convivenze di fatto. I permessi sono di 3 giorni al mese che possono essere frazionati anche in ore, purché il frazionamento non determini problemi di natura organizzativa per l’azienda.